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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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società.” 381 A parere di chi scrive l‟utilizzo del marchio da parte<br />

delle società affiliate è idoneo ad evitare la decadenza del<br />

marchio anche se la titolare dello stesso non ne fa uso, infatti,<br />

l‟art. 24, 1° comma, CPI considera sufficiente l‟ uso effettivo del<br />

marchio con il consenso del titolare e, affinché abbia luogo la<br />

decadenza per non uso, il marchio non dovrebbe essere utilizzato<br />

da nessuna delle imprese del gruppo. Nel caso di un gruppo<br />

multinazionale la questione è più complessa per la necessità di<br />

rispondere al quesito preliminare se l‟uso del marchio all‟estero<br />

possa essere imputato all‟impresa italiana titolare del marchio,<br />

cioè se l‟uso da parte di un‟impresa del gruppo situata all‟estero<br />

sia idoneo ad evitare la decadenza del marchio in Italia. Secondo<br />

un orientamento dottrinale anteriore all‟istituzione del marchio<br />

comunitario “Non sembra di poter dare risposta positiva al<br />

quesito. L‟uso richiesto ad evitare la decadenza è quello che si<br />

produce nel territorio italiano. Pertanto, se l‟impresa del gruppo<br />

faccia uso del marchio solo all‟estero, il marchio italiano dovrà<br />

considerarsi necessariamente decaduto, mentre l‟impresa<br />

straniera potrà continuare ad avvalersene anche solo come<br />

marchio di fatto.” 382 Nello stesso senso un altro Autore 383<br />

afferma che “Qualora il gruppo operi su scala internazionale non<br />

è indifferente da parte di quale impresa del gruppo il marchio sia<br />

usato. Ciò che gli ordinamenti si propongono di ottenere,<br />

esigendo l‟obbligo di utilizzare il marchio, è che l‟uso avvenga<br />

nel territorio dello Stato e pertanto se altra società, pur<br />

appartenente allo stesso gruppo, ha fatto uso del marchio solo<br />

all‟estero, l‟eventuale marchio (uguale) registrato in Italia<br />

decadrà qualora l‟uso non avvenga nel nostro Paese entro i<br />

381 LIUZZO, op. cit., p. 438<br />

382 PETTITI, op. cit., p. 154<br />

383 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 298<br />

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