LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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società.” 381 A parere di chi scrive l‟utilizzo del marchio da parte<br />
delle società affiliate è idoneo ad evitare la decadenza del<br />
marchio anche se la titolare dello stesso non ne fa uso, infatti,<br />
l‟art. 24, 1° comma, CPI considera sufficiente l‟ uso effettivo del<br />
marchio con il consenso del titolare e, affinché abbia luogo la<br />
decadenza per non uso, il marchio non dovrebbe essere utilizzato<br />
da nessuna delle imprese del gruppo. Nel caso di un gruppo<br />
multinazionale la questione è più complessa per la necessità di<br />
rispondere al quesito preliminare se l‟uso del marchio all‟estero<br />
possa essere imputato all‟impresa italiana titolare del marchio,<br />
cioè se l‟uso da parte di un‟impresa del gruppo situata all‟estero<br />
sia idoneo ad evitare la decadenza del marchio in Italia. Secondo<br />
un orientamento dottrinale anteriore all‟istituzione del marchio<br />
comunitario “Non sembra di poter dare risposta positiva al<br />
quesito. L‟uso richiesto ad evitare la decadenza è quello che si<br />
produce nel territorio italiano. Pertanto, se l‟impresa del gruppo<br />
faccia uso del marchio solo all‟estero, il marchio italiano dovrà<br />
considerarsi necessariamente decaduto, mentre l‟impresa<br />
straniera potrà continuare ad avvalersene anche solo come<br />
marchio di fatto.” 382 Nello stesso senso un altro Autore 383<br />
afferma che “Qualora il gruppo operi su scala internazionale non<br />
è indifferente da parte di quale impresa del gruppo il marchio sia<br />
usato. Ciò che gli ordinamenti si propongono di ottenere,<br />
esigendo l‟obbligo di utilizzare il marchio, è che l‟uso avvenga<br />
nel territorio dello Stato e pertanto se altra società, pur<br />
appartenente allo stesso gruppo, ha fatto uso del marchio solo<br />
all‟estero, l‟eventuale marchio (uguale) registrato in Italia<br />
decadrà qualora l‟uso non avvenga nel nostro Paese entro i<br />
381 LIUZZO, op. cit., p. 438<br />
382 PETTITI, op. cit., p. 154<br />
383 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 298<br />
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