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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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marchio, ma è, invece, l‟attività d‟impresa; esige che i condomini<br />

procedano in un certo modo (non all‟uso del marchio in sé, ma) alla<br />

propria attività di fabbricazione e commercializzazione del prodotto.” 75<br />

Circa l‟uso della cosa comune, un altro Autore osserva che “nel caso del<br />

marchio, l‟utilizzazione indipendente da parte di ciascun titolare (…)<br />

interferirebbe con l‟uso dello stesso marchio da parte degli altri<br />

partecipanti alla comunione; non può quindi trovare applicazione nella<br />

nostra materia il principio della libera utilizzazione plurima della cosa<br />

comune. L‟uso del marchio in comunione deve essere unitario, cioè<br />

limitato ad un solo soggetto, od eventualmente un uso plurimo, ma<br />

coordinato, quasi si trattasse della sua utilizzazione da parte di un‟unica<br />

impresa”. 76 Secondo altra dottrina,“lo sfruttamento da parte di ciascun<br />

contitolare deve essere condotto secondo uno standard qualitativo, che<br />

eviti l‟ inganno circa i caratteri (essenziali nell‟apprezzamento del<br />

pubblico) dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comune e che<br />

presuppone una concertazione, quantomeno implicita, tra i medesimi<br />

partecipanti alla comunione, finendo così per rendere ciascuno di questi<br />

controllore dell‟attività degli altri. Occorre che i prodotti o servizi, pur<br />

provenendo da imprese diverse , siano privi di differenze qualitative<br />

rilevanti, a pena di decadenza.” 77<br />

Personalmente condivido l‟orientamento di Di Cataldo e, quindi, l‟idea<br />

che l‟art. 1102 c.c. sia inadatto ad indirizzare i contitolari del marchio<br />

sulle modalità di uso del segno dal momento che “il punto nodale della<br />

comunione di marchio attiene alla precisazione delle modalità di<br />

fabbricazione e/o commercializzazione del prodotto, operazioni che in<br />

senso proprio non sono modalità di uso del bene comune marchio.” 78 In<br />

questo senso si esprimono anche la sentenza del Tribunale di Milano<br />

dell‟ 11 giugno 1992, a mente della quale,“Fra le imprese interessate<br />

75 DI CATALDO, op. cit.,p. 12<br />

76 SENA, op. cit., p. 127<br />

77 SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE,op. cit., p. 88<br />

78 DI CATALDO,op. cit., p. 12<br />

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