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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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1.6.3 Art. 1103 c.c.(Disposizione della quota)<br />

L‟art. 1103 c.c. dispone che “1. Ciascun partecipante può<br />

disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa<br />

nei limiti della sua quota. 2. (…)”. La norma in esame riguarda il<br />

profilo dello sfruttamento negoziale o indiretto del marchio cioè<br />

gli atti di disposizione della quota e le licenze del titolo che<br />

ciascun contitolare può porre in essere. L‟ applicazione del<br />

principio della libertà di disposizione della quota ex art. 1103<br />

c.c. alla comunione di marchio, suscita la preoccupazione che “le<br />

decisioni di uno solo o di alcuni o anche della maggioranza<br />

possano alterare gli equilibri concorrenziali esistenti tra i<br />

partecipanti alla comunione, favorendo l‟ingresso, a vario titolo,<br />

di terzi nel mercato dello sfruttamento del bene comune” 105 .<br />

Nonostante le suddette preoccupazioni, non si può negare la<br />

lettera dell‟art. 1103 c.c., infatti, per quanto riguarda gli atti di<br />

disposizione della quota, è opinione diffusa che il singolo<br />

comunista possa cedere la propria quota liberamente,<br />

personalmente ritengo che esso possa farlo a favore di uno o più<br />

aventi causa scelto/i anche al di fuori del gruppo dei comunisti.<br />

Ritengo che, una volta ammessa la libera cessione della quota,<br />

non abbia senso discutere se sia consentita soltanto a favore di<br />

un unico avente causa ovvero se il singolo contitolare possa<br />

frazionare liberamente la propria quota tra più aventi causa, dal<br />

momento che i problemi legati alla contitolarità del marchio e<br />

all‟uso plurimo dello stesso restano sempre gli stessi sia che il<br />

numero dei contitolari resti invariato sia che lo stesso aumenti.<br />

Quanto alla scelta dell‟ avente causa o degli aventi causa, ritengo<br />

che anch‟essa debba essere libera cioè nego che in capo agli altri<br />

105 SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE,op. cit., p. 88<br />

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