20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

gestione, assoggettato alle disposizioni che regolano i poteri<br />

amministrativi di quel tipo di società”. Le considerazioni sopra<br />

riportate si riferiscono unicamente all‟ipotesi dell‟invenzione<br />

industriale realizzata da più operatori che lavorano assieme sulla<br />

base di un progetto unitario, dal momento che l‟ipotesi di<br />

concorso tra più inventori indipendenti è disciplinata in modo<br />

diverso. In quest‟ultima ipotesi (cd. incontri fortuiti), nell‟ambito<br />

del medesimo ordinamento giuridico, il conflitto tra più inventori<br />

autonomi è risolto a favore di chi per primo presenta la<br />

domanda. 260 In tale ipotesi, infatti, entrambi i soggetti sono<br />

titolari del diritto al brevetto, ma il diritto di esclusiva spetterà<br />

soltanto a chi sarà titolare di un valido brevetto. L‟art. 46, 3°<br />

comma, CPI, infatti, stabilisce che la precedente domanda<br />

comporta una divulgazione potenziale del suo contenuto dalla<br />

data del deposito, ergo,il brevetto depositato successivamente<br />

sarà nullo, anche se il richiedente era titolare del diritto al<br />

brevetto. Nel caso in cui gli inventori indipendenti appartengano<br />

a distinti ordinamenti giuridici, può verificarsi la coesistenza di<br />

più validi brevetti.<br />

260 L‟art. 60, 2° comma della Convenzione di Monaco, prevede che “se più persone hanno<br />

realizzato l‟invenzione indipendentemente l‟una dall‟altra, il diritto al brevetto europeo<br />

appartiene a quella che ha depositato la domanda di brevetto la cui data di deposito è più<br />

remota; tuttavia, questa disposizione è applicabile unicamente se la prima domanda è stata<br />

pubblicata a norma dell‟art. 93 e ha effetto solo negli Stati contraenti designati in questa prima<br />

domanda quale è stata pubblicata”.<br />

108

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!