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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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inoltre perché le ragioni poste alla base della norma in questione<br />

devono essere ritenute incompatibili con la struttura e la<br />

funzione dei diritti di proprietà industriale. La prima delle<br />

ragioni suddette “è collegata al disfavore per la comunione,<br />

dovuto all‟ imperfezione dei mezzi che regolano i rapporti tra i<br />

contitolari e alla limitazione che la comunione stessa arreca al<br />

concetto di proprietà, inteso come signoria generale<br />

illimitata,” 135 la seconda è collegata, invece, al disfavore per i<br />

vincoli potenzialmente perpetui. Ad avviso di chi scrive si deve<br />

propendere per l‟ incompatibilità della prima ratio perché,<br />

“qualora si ritenga che il singolo partecipante alla comunione<br />

possa sfruttare liberamente, in via diretta o produttiva, il bene<br />

comune, vengono meno le ragioni di diffidenza verso la<br />

comunione che anzi, paradossalmente, introduce una sia pur<br />

limitata (ai contitolari) libera concorrenza all‟ interno della<br />

posizione di esclusiva riconosciuta dal titolo. Inoltre, a differenza<br />

della comunione di diritti relativi a beni materiali regolata dal<br />

codice civile, rispetto alla quale non è possibile predeterminare<br />

una durata massima, la durata del diritto di proprietà industriale<br />

comune è invece prefissata per legge, facendo così venir meno la<br />

seconda ratio della norma”. 136 Si ricorda che, ai sensi dell‟art.<br />

138.1 lett. c) CPI, l‟atto di divisione deve essere trascritto presso<br />

l‟UIBM. Per quanto riguarda la divisione del diritto di marchio<br />

in conseguenza dello scioglimento della comunione, secondo una<br />

parte della dottrina 137 “essa deve ritenersi ammissibile<br />

limitatamente alle ipotesi di divisione per classi<br />

135 SCUFFI -FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 93<br />

136 SCUFFI - FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p. 94, secondo i quali “uno spunto a favore<br />

dell‟ inapplicabilità dei limiti temporali posti dall‟ art. 1111c.c. si può poi ritrovare nell‟art.<br />

159.5, a proposito della rinnovazione della registrazione di marchio. La regola non avrebbe<br />

senso, infatti, se non si ammettesse la possibilità della durata del patto di rimanere in<br />

comunione superiore a dieci anni”.<br />

137 SENA, op. cit., p. 126<br />

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