LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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3.2.3Le opere collettive<br />
L‟art. 3 l. aut. prevede che “le opere collettive, costituite dalla<br />
riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di<br />
creazione autonoma, come risultato della scelta e del<br />
coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico<br />
didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i<br />
dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come<br />
opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti<br />
di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”.<br />
Quanto all‟autore dell‟opera collettiva, ai sensi dell‟art. 7, 1°<br />
comma l. aut., è considerato tale chi organizza e dirige la<br />
creazione stessa. Dalla norma in commento emerge, quindi, la<br />
profonda differenza che passa tra le opere semplici o composte<br />
dovute alla collaborazione creativa di più persone e le opere<br />
collettive: mentre nelle prime ci sono più coautori dell‟opus,<br />
nelle seconde vi è un solo autore dal momento che gli autori<br />
delle opere o delle parti di opere riunite nell‟opera collettiva non<br />
sono considerati coautori della stessa ma solo autori dei<br />
contributi (aventi carattere di creazione autonoma) che la<br />
compongono. L‟art. 7 valorizza, quindi, l‟apporto creativo<br />
rappresentato dalla “scelta” o dal “coordinamento” ad un<br />
determinato fine delle opere riunite o raccolte. Secondo un<br />
orientamento dottrinale, “ciò che caratterizza l‟opera collettiva<br />
non è tanto l‟elemento strutturale (riunione di opere o di parti di<br />
opere che hanno carattere di creazione autonoma) quanto<br />
l‟esistenza di due distinti livelli creativi: quello dei singoli<br />
contributi che compongono l‟opera e quello della progettazione<br />
dell‟opera complessiva e della scelta e coordinamento dei<br />
contributi o dell‟organizzazione e direzione dell‟attività creativa<br />
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