20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

termini stabiliti dalla legge italiana. Sarà necessario, pertanto,<br />

per impedire la decadenza, un uso sul territorio italiano, quanto<br />

meno sotto forma di importazioni per la vendita in Italia di<br />

prodotti fabbricati all‟estero e/o di svolgimento di attività<br />

pubblicitaria in Italia di prodotti contrassegnati da detto marchio<br />

all‟estero, ove si ritenga che la (sola) pubblicità salvi il marchio<br />

dalla decadenza.” 384 A seguito dell‟istituzione del marchio<br />

comunitario, è mia convinzione che l‟uso del marchio da parte di<br />

una società del gruppo multinazionale, effettuato in qualsiasi<br />

Stato della Comunità, sia idoneo ad evitare la decadenza del<br />

marchio del quale la capogruppo è titolare. Sostengo questa tesi<br />

alla luce della ratio dell‟art. 24,1° comma, CPI e della tendenza<br />

dei gruppi multinazionali ad adottare marchi comunitari di<br />

gruppo. Per quanto riguarda il primo argomento, l‟ idoneità<br />

dell‟uso da parte di un‟impresa del gruppo situata all‟estero ad<br />

evitare la decadenza del marchio in Italia non contrasta con lo<br />

scopo della norma citata, cioè non integra un accaparramento del<br />

segno impedendo a terzi l‟uso effettivo nel mercato. In relazione<br />

al secondo argomento, credo che il sistema dei marchi<br />

comunitari sia destinato ad essere ampiamente utilizzato proprio<br />

dai gruppi di imprese a vocazione internazionale. Posto che nella<br />

maggior parte dei casi il marchio di gruppo è un marchio<br />

comunitario, ai sensi dell‟art. 50,1° comma lett. a) r. m.c. “il<br />

titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi<br />

diritti (…) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque<br />

anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità<br />

per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.” Ai fini<br />

della decadenza del marchio comunitario di gruppo, quindi,<br />

rileva l‟uso effettivo che dello stesso viene o non viene fatto non<br />

384 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., p. 298<br />

162

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!