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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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sia uso da parte di altro condomino”. 145 Si ricorda che il problema è stato<br />

affrontato anche nel già citato caso “Fioravanti.” 146 La decisione di<br />

primo grado ha escluso la decadenza del diritto del condomino per non<br />

uso mentre la decisione di secondo grado e quella della Cassazione<br />

l‟hanno ammessa. Un‟ Autrice 147 , riguardo alla massima 148 della Corte<br />

d‟Appello di Milano, afferma che “la stessa non può essere condivisa per<br />

la considerazione che nel caso del mancato uso del marchio oggetto della<br />

comunione da parte di uno solo dei comunisti non ricorre la ratio della<br />

decadenza, la quale risiede nella necessità di restituire il marchio<br />

inutilizzato alla possibilità di adozione da parte di qualsiasi terzo come<br />

segno distintivo dei suoi prodotti. (…) Il non uso al quale consegue la<br />

decadenza è per definizione un non uso del marchio in assoluto”. 149 A<br />

parere di chi scrive, quando la sanzione della decadenza è posta a<br />

salvaguardia dei consumatori, essa investe il marchio nella sua interezza<br />

anche se dipende dal comportamento di un singolo comunista e, in<br />

questo caso, il condomino che tema l‟estinzione per fatto di altro<br />

condomino potrà adire il giudice, anche in via d‟urgenza, per chiedere<br />

l‟inibitoria dell‟uso del marchio nei confronti del soggetto che, con il suo<br />

comportamento ha messo in pericolo l‟esistenza del segno e per chiedere<br />

la divisione della comunione 150 .<br />

Per quanto riguarda la decadenza per non uso, ritengo che essa abbia<br />

luogo solo nei confronti del comunista che non usi effettivamente 151 il<br />

145 DI CATALDO, op. cit., p. 17, in questo senso anche Trib. Reggio Emilia,11 giugno 2002,<br />

in Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 4501,291, secondo il quale “l‟uso del marchio da parte di uno<br />

dei condomini impedisce la decadenza del diritto in capo a ciascun condomino”.<br />

146 Trib. Milano, 11giugno 1992, App. Milano, 20 giugno 1995, in Il dir. ind. n.10/1995.p. 927;<br />

Cass., 9 marzo 2001, n.3444, in Giur. ann. dir. ind.,2003, n. 4476,46<br />

147 CAV<strong>ALL</strong>ARO, Commento al caso Fioravanti, in Il dir. ind. n.10/1995,p. 939<br />

148 “La Corte ha statuito che dall‟ inattività di uno dei contitolari nell‟uso del marchio in<br />

comunione non può non derivare la decadenza di costui dal diritto di usare il marchio già<br />

comune, a far tempo da quando l‟ inattività si è protratta per il periodo necessario a far<br />

maturare la decadenza stessa”<br />

149 CAV<strong>ALL</strong>ARO, op. cit., in Il dir. ind. n.10/1995, p. 939<br />

150 In questo senso anche DI CATALDO, op. cit., p16<br />

151 RAMPONE,op. cit., p. 140 “Il mancato uso di un condomino dovrà essere effettivo e non<br />

sostanziarsi, per esempio, in una licenza, ad uno o più degli altri comunisti”; cfr. App. Torino,<br />

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