LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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sia uso da parte di altro condomino”. 145 Si ricorda che il problema è stato<br />
affrontato anche nel già citato caso “Fioravanti.” 146 La decisione di<br />
primo grado ha escluso la decadenza del diritto del condomino per non<br />
uso mentre la decisione di secondo grado e quella della Cassazione<br />
l‟hanno ammessa. Un‟ Autrice 147 , riguardo alla massima 148 della Corte<br />
d‟Appello di Milano, afferma che “la stessa non può essere condivisa per<br />
la considerazione che nel caso del mancato uso del marchio oggetto della<br />
comunione da parte di uno solo dei comunisti non ricorre la ratio della<br />
decadenza, la quale risiede nella necessità di restituire il marchio<br />
inutilizzato alla possibilità di adozione da parte di qualsiasi terzo come<br />
segno distintivo dei suoi prodotti. (…) Il non uso al quale consegue la<br />
decadenza è per definizione un non uso del marchio in assoluto”. 149 A<br />
parere di chi scrive, quando la sanzione della decadenza è posta a<br />
salvaguardia dei consumatori, essa investe il marchio nella sua interezza<br />
anche se dipende dal comportamento di un singolo comunista e, in<br />
questo caso, il condomino che tema l‟estinzione per fatto di altro<br />
condomino potrà adire il giudice, anche in via d‟urgenza, per chiedere<br />
l‟inibitoria dell‟uso del marchio nei confronti del soggetto che, con il suo<br />
comportamento ha messo in pericolo l‟esistenza del segno e per chiedere<br />
la divisione della comunione 150 .<br />
Per quanto riguarda la decadenza per non uso, ritengo che essa abbia<br />
luogo solo nei confronti del comunista che non usi effettivamente 151 il<br />
145 DI CATALDO, op. cit., p. 17, in questo senso anche Trib. Reggio Emilia,11 giugno 2002,<br />
in Giur. ann. dir. ind., 2003, n. 4501,291, secondo il quale “l‟uso del marchio da parte di uno<br />
dei condomini impedisce la decadenza del diritto in capo a ciascun condomino”.<br />
146 Trib. Milano, 11giugno 1992, App. Milano, 20 giugno 1995, in Il dir. ind. n.10/1995.p. 927;<br />
Cass., 9 marzo 2001, n.3444, in Giur. ann. dir. ind.,2003, n. 4476,46<br />
147 CAV<strong>ALL</strong>ARO, Commento al caso Fioravanti, in Il dir. ind. n.10/1995,p. 939<br />
148 “La Corte ha statuito che dall‟ inattività di uno dei contitolari nell‟uso del marchio in<br />
comunione non può non derivare la decadenza di costui dal diritto di usare il marchio già<br />
comune, a far tempo da quando l‟ inattività si è protratta per il periodo necessario a far<br />
maturare la decadenza stessa”<br />
149 CAV<strong>ALL</strong>ARO, op. cit., in Il dir. ind. n.10/1995, p. 939<br />
150 In questo senso anche DI CATALDO, op. cit., p16<br />
151 RAMPONE,op. cit., p. 140 “Il mancato uso di un condomino dovrà essere effettivo e non<br />
sostanziarsi, per esempio, in una licenza, ad uno o più degli altri comunisti”; cfr. App. Torino,<br />
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