LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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lettera della norma in commento emergono due fondamentali<br />
concetti, quello del controllo e quello del collegamento,<br />
espressione di due livelli distinti di esercizio dell‟influenza di un<br />
soggetto sull‟altro. “Il controllo giuridicamente si manifesta<br />
quando una società è capace di esercitare un‟influenza<br />
dominante su di un‟altra, quando la controllante ha il potere di<br />
imporre alla controllata le proprie direttive nella certezza che<br />
queste vengano seguite dalle controllate e quindi anche di<br />
imporre una politica di gruppo. Il collegamento invece si<br />
manifesta quando, pur in assenza di questo potere preponderante<br />
di determinazione, un soggetto può influenzare notevolmente un<br />
altro. Più precisamente l‟art. 2359 c.c. prevede due diverse forme<br />
di controllo: quello interno (o azionario) e quello esterno (o<br />
contrattuale). Il controllo interno, a sua volta, può essere diretto<br />
(o di diritto) oppure indiretto (o di fatto). Il controllo interno<br />
diretto si ha nelle ipotesi in cui una società “dispone della<br />
maggioranza di voti esercitabili nell‟assemblea ordinaria” di<br />
un‟altra società (art. 2359, 1° comma, n° 1). Questa sorta di<br />
presunzione assoluta dell‟esistenza di una situazione di controllo<br />
societario è fondata sul presupposto secondo cui la disponibilità<br />
della maggioranza dei voti consente all‟azionista di nominare o<br />
l‟amministratore unico o l‟intero consiglio di amministrazione,<br />
nonché l‟organo di controllo della società: senza dubbio,<br />
l‟esercizio di questo potere di nomina pone la società<br />
controllante in condizione di orientare l‟attività della controllata<br />
verso linee di programmazione economica e finanziaria da essa<br />
prestabilite. Il controllo interno indiretto si ha nelle ipotesi in cui<br />
una società “dispone di voti sufficienti per esercitare<br />
un‟influenza dominante nell‟assemblea ordinaria” di un‟altra<br />
società (art. 2359, 1° comma, n° 2). Infatti, quando il capitale<br />
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