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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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implicita, 336 e cioè sull‟idea che la situazione di gruppo implicasse degli<br />

accordi in ordine all‟utilizzazione dei marchi. In un secondo momento<br />

tale idea, palesemente artificiosa (perché nessuna licenza era davvero<br />

rintracciabile), fu abbandonata, ma la stessa soluzione rimase in piedi,<br />

affermandosi che la situazione di gruppo realizza una sostanziale unità<br />

d‟impresa, che si sovrappone alla pluralità formale delle società del<br />

gruppo.” 337 Secondo un Autore, 338 i primi riferimenti alla fattispecie del<br />

marchio di gruppo risalgono -almeno per quel che concerne l‟Europa -<br />

intorno al 1928, quando “in Germania, il Mints, il Meinhardt, il Baum, in<br />

sede di preparazione dell‟allora imminente congresso di Roma<br />

dell‟Associazione Internazionale per la protezione della proprietà<br />

industriale, si domandarono se le necessità proprie delle grandi<br />

concentrazioni industriali, colleganti insieme in vario modo imprese<br />

formalmente autonome, non rendessero necessario un distacco del<br />

marchio dall‟impresa, e maggiori possibilità nella cessione di quello a, o<br />

tra, imprese dipendenti o collegate.” 339 L‟Autore citato ricorda inoltre<br />

che nel 1934, alla conferenza di Londra per la revisione della<br />

Convenzione d‟Unione, la delegazione americana propose che all‟art. 5<br />

della Convenzione, il quale disciplina appunto l‟utilizzazione del<br />

marchio, venisse aggiunta la seguente disposizione: “Les pays de<br />

l’Union permettront l’ emploi de la même marque par des sociétés<br />

affiliées les unes aux autres de telle manière que les produits vendus par<br />

elles sont fabriqués d’ après les même procédés et formules techniques,<br />

en sorte que leur aspect et leur nature sont équivalents, pourvu que ces<br />

336 In questo senso vedi Trib. Milano, 5 maggio, 1975, in Giur. ann. dir. ind., 1975, n.722<br />

“Quando un marchio è registrato a nome di una società ed è usato da altra società ad essa<br />

collegata, quest‟uso è imputabile anche alla prima, stante l‟evidente rapporto di licenza<br />

implicita fra di esse”; Trib. Milano, 26 febbraio, 1976, in Giur. ann. dir. ind, 1976, n. 813<br />

“L‟esistenza di un contratto di licenza di marchio tra una società straniera ed una italiana può<br />

essere provata dalle presunzioni ricavabili dal fatto che la società licenziataria è stata costituita<br />

per operare nel territorio italiano sotto il controllo della società estera concedente”<br />

337 DI CATALDO, I segni distintivi, Milano, 1993, p. 30<br />

338 FRANCESCHELLI, Utilizzazione di marchi identici da parte di imprese collegate, in Studi<br />

Riuniti di diritto industriale, Milano,1959, p. 168<br />

339 FRANCESCHELLI, op. ult. cit., p. 168<br />

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