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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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4.4 Ammissibilità del marchio di gruppo<br />

Come ho già anticipato a proposito dell‟intestazione del marchio di<br />

gruppo in capo alla holding, l‟ammissibilità della fattispecie in esame è<br />

fuori dubbio soprattutto alla luce del disposto dell‟art. 19 CPI secondo il<br />

quale “Può ottenere una registrazione per marchio d‟impresa chi lo<br />

utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di<br />

prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese<br />

di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Non<br />

può ottenere una registrazione per marchio d‟impresa chi abbia fatto la<br />

domanda in mala fede.” Il testo della norma citata riproduce quello<br />

dell‟art. 22 l.m., il quale discendeva dal D. Lgs. n. 480/92, con cui è stata<br />

recepita la direttiva CE 88/104, sul ravvicinamento delle legislazioni<br />

degli stati membri in materia di marchi d‟impresa. La novella del 1992<br />

ha sostanzialmente svincolato la titolarità del marchio dalla qualità di<br />

imprenditore 334 . Tale conclusione sarebbe supportata dalla locuzione<br />

“che ne facciano uso con il suo consenso” con cui il legislatore avrebbe<br />

disposto che anche chi non sia imprenditore né intenda diventarlo possa<br />

validamente depositare un marchio al fine di farlo usare da altri. 335<br />

E‟ da ricordare che il generale riconoscimento della possibilità di<br />

registrare un marchio da parte di chiunque a seguito della novella<br />

legislativa ha posto fine ad un intenso dibattito circa la legittimità del<br />

marchio di gruppo. “La legittimità di tale ipotesi è stata, prima della<br />

riforma del 1992, valutata alla stregua della normativa sulla cessione del<br />

marchio. In un primo tempo, l‟idea della circolazione “libera” del<br />

marchio all‟interno del gruppo venne poggiata sul concetto di licenza<br />

334 In questo senso vedi Trib. Milano, 8 novembre, 2005, in Giustizia a Milano, p. 76 “L'art. 22<br />

l. marchio per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 480 del 1992 ha eliminato la<br />

necessità che il soggetto registrante rivesta la qualità di imprenditore, posto che il deposito di<br />

un segno può essere eseguita anche solo al fine di concederne l'uso effettivo a terzi.”<br />

335 In questo senso UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e<br />

concorrenza, Padova, 2007, p.182; SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p.154 “Dopo<br />

la riforma del 1992 occorre ancora un‟intenzione d‟uso ma questa può consistere<br />

nell‟intenzione che altri facciano uso del marchio registrato.”<br />

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