LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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4.4 Ammissibilità del marchio di gruppo<br />
Come ho già anticipato a proposito dell‟intestazione del marchio di<br />
gruppo in capo alla holding, l‟ammissibilità della fattispecie in esame è<br />
fuori dubbio soprattutto alla luce del disposto dell‟art. 19 CPI secondo il<br />
quale “Può ottenere una registrazione per marchio d‟impresa chi lo<br />
utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di<br />
prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese<br />
di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Non<br />
può ottenere una registrazione per marchio d‟impresa chi abbia fatto la<br />
domanda in mala fede.” Il testo della norma citata riproduce quello<br />
dell‟art. 22 l.m., il quale discendeva dal D. Lgs. n. 480/92, con cui è stata<br />
recepita la direttiva CE 88/104, sul ravvicinamento delle legislazioni<br />
degli stati membri in materia di marchi d‟impresa. La novella del 1992<br />
ha sostanzialmente svincolato la titolarità del marchio dalla qualità di<br />
imprenditore 334 . Tale conclusione sarebbe supportata dalla locuzione<br />
“che ne facciano uso con il suo consenso” con cui il legislatore avrebbe<br />
disposto che anche chi non sia imprenditore né intenda diventarlo possa<br />
validamente depositare un marchio al fine di farlo usare da altri. 335<br />
E‟ da ricordare che il generale riconoscimento della possibilità di<br />
registrare un marchio da parte di chiunque a seguito della novella<br />
legislativa ha posto fine ad un intenso dibattito circa la legittimità del<br />
marchio di gruppo. “La legittimità di tale ipotesi è stata, prima della<br />
riforma del 1992, valutata alla stregua della normativa sulla cessione del<br />
marchio. In un primo tempo, l‟idea della circolazione “libera” del<br />
marchio all‟interno del gruppo venne poggiata sul concetto di licenza<br />
334 In questo senso vedi Trib. Milano, 8 novembre, 2005, in Giustizia a Milano, p. 76 “L'art. 22<br />
l. marchio per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 480 del 1992 ha eliminato la<br />
necessità che il soggetto registrante rivesta la qualità di imprenditore, posto che il deposito di<br />
un segno può essere eseguita anche solo al fine di concederne l'uso effettivo a terzi.”<br />
335 In questo senso UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e<br />
concorrenza, Padova, 2007, p.182; SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p.154 “Dopo<br />
la riforma del 1992 occorre ancora un‟intenzione d‟uso ma questa può consistere<br />
nell‟intenzione che altri facciano uso del marchio registrato.”<br />
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