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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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1.2 Art. 6 CPI e individuazione della fattispecie<br />

L‟art. 6 del CPI prevede che “Se un diritto di proprietà industriale<br />

appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo<br />

convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla<br />

comunione in quanto compatibili”. La norma in commento trova il suo<br />

archetipo nell‟art. 20 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127. 19 Sebbene tra le<br />

due disposizioni ci siano delle differenze, quali ad esempio 20 , l‟<br />

estensione del rinvio codicistico a tutte le ipotesi di contitolarità di diritti<br />

relativi a titoli di proprietà industriale e la precisazione che la disciplina<br />

civilistica della comunione è applicabile nella misura in cui sia<br />

compatibile con la natura dei diritti di proprietà industriale, la norma in<br />

esame non risolve le numerose questioni poste dalla fattispecie della<br />

comunione dei diritti di proprietà industriale anzi “lo schema codicistico<br />

sembra quasi preoccuparsi di creare più problemi di quanti aiuti a<br />

risolvere”. 21 A parere di che scrive, il legislatore, nell‟emanare il CPI nel<br />

2005, avrebbe potuto prevedere una disciplina specifica che tenesse<br />

conto delle peculiarità dei diritti sui beni immateriali oppure, sulla scia<br />

della valorizzazione dell‟autonomia privata (l‟art. 6 CPI consente che i<br />

contitolari del diritto scelgano una disciplina diversa da quella della<br />

comunione civilistica), avrebbe potuto dettare delle linee guida per<br />

regolare i rapporti interni tra i contitolari del marchio, ad esempio, circa<br />

la forma, il contenuto dell‟accordo tra le parti oppure prevedere, ai fini<br />

della prova del contratto tra le parti, una forma di registrazione presso<br />

l‟UIBM 22 . Non si può procedere alla trattazione della comunione di<br />

marchio se non si individua prima la fattispecie, se non si chiarisce che<br />

cosa debba intendersi per marchio a questi fini, infatti, “solo ricorrendo<br />

19 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, (cd. legge invenzioni, di seguito l. inv.) abrogato dal CPI, in<br />

materia di brevetti per invenzioni, disponeva: “Se l‟invenzione industriale è dovuta a più<br />

autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle<br />

disposizioni del codice civile relative alla comunione”.<br />

20 Come si evince dal commento dell‟ art. 6 di SCUFFI- FRANZOSI – FITTANTE, Il codice<br />

della proprietà industriale, Padova, 2005, pp. 79 ss.<br />

21 SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p.81<br />

22 Ufficio italiano brevetti e marchi<br />

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