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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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tali limiti potrà cedere la quota e concedere licenze sulla<br />

stessa” 98 .<br />

A parere di chi scrive l‟orientamento più condivisibile è quello di<br />

Rampone, dal momento che non può ignorarsi il dato positivo<br />

dell‟art. 6 CPI e si deve cercare, così come fa l‟Autore del quale<br />

abbracciamo la tesi, di adattare la normativa codicistica alla<br />

comunione di marchio.<br />

All‟inizio di questo paragrafo si è fatto riferimento allo<br />

sfruttamento di concerto tra i contitolari del marchio ricordando<br />

che esso può essere diretto o indiretto. Per uso indiretto (o<br />

sfruttamento negoziale) si intende la concessione di uso in<br />

godimento a terzi (o reciproca tra i condomini 99 ); invece, l‟uso<br />

diretto (o sfruttamento produttivo) implica, per la natura stessa<br />

del marchio, lo svolgimento di un‟ attività d‟impresa nell‟ambito<br />

della quale, se svolta collettivamente con altri contitolari del<br />

marchio,” 100 dà luogo ad una società di fatto, ergo trova<br />

applicazione la disciplina societaria. Lo sfruttamento produttivo<br />

richiede delle precisazioni sul rapporto tra società e<br />

comunione 101 . Ogni volta che i contitolari utilizzano il marchio<br />

nell‟ambito di un‟attività d‟impresa comune, allora, essendo<br />

inammissibile la “comunione d‟impresa” 102 , dal momento che il<br />

codice civile contempla, all‟art 2248, 103 unicamente la<br />

98 RAMPONE, op. cit., p.123<br />

99 L‟ammissibilità di una licenza interna alla comunione, e cioè concessa da uno ad altro<br />

contitolare, è fuori discussione tanto più che è stata confermata da Trib. Milano 11giugno<br />

1992, in Il dir. ind. n.10/1995, p. 921ss<br />

100 RAMPONE, op. cit., p.118<br />

101 BRANCA, op. cit., p. 18, “Una cosa sarebbe l‟esercizio di un‟ attività produttiva<br />

(comunione d‟esercizio o dinamica, società), altra sarebbe invece il godimento, che si attua<br />

mantenendo un‟attitudine passiva, conservando i beni alla loro destinazione normale<br />

(comunione di godimento o statica, comunione).<br />

102 GALGANO, op. cit., p.568, “Ricorre una comunione d‟impresa quando più persone<br />

utilizzano i beni, dei quali sono comproprietari, esercitando in comune un‟attività d‟impresa e,<br />

tuttavia, fra esse non è intercorso un contratto, quale il contratto di società, diretto a modificare<br />

la condizione giuridica dei beni utilizzati, i quali restano, perciò, beni in comunione”.<br />

103 Art. 2248 c.c. “La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o<br />

più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III ( artt. 1100ss.)”.<br />

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