LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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estinzione del marchio a seguito dello scioglimento del gruppo,<br />
viene da chiedersi se, nonostante detto scioglimento, il marchio<br />
possa essere utilizzato ancora dalla titolare capogruppo.<br />
(Naturalmente l‟interrogativo si pone solo in relazione al<br />
marchio di gruppo che non sia un marchio complesso costituito<br />
dal termine “gruppo” perché quest‟ultimo non potrebbe essere<br />
utilizzato dall‟imprenditore singolo e si estinguerebbe con<br />
l‟estinzione del gruppo). Secondo un orientamento dottrinale, 388<br />
la fattispecie in esame deve essere considerata da due angoli di<br />
visuale, quello della tutela del consumatore relativamente al<br />
rispetto della qualità della merce e quello della fiducia che questi<br />
investe nella consapevolezza che il marchio appartiene ad un<br />
gruppo, dunque ad una pluralità di imprese che cooperano per il<br />
buon nome e il prestigio dei prodotti e del marchio insieme.<br />
“Non sembrano esservi particolari problemi dal primo angolo di<br />
visuale. La qualità del prodotto dovrebbe restare inalterata ai fini<br />
della tutela del consumatore. (…) Dal secondo angolo di visuale<br />
la questione è più complessa. Bisognerebbe stabilire infatti fino a<br />
che punto il consumatore è interessato alla circostanza che il<br />
marchio di gruppo viene utilizzato da diversi imprenditori che<br />
insieme collaborano per il perfezionamento della produzione e il<br />
buon nome del marchio.” 389 La dottrina citata ammette<br />
l‟utilizzazione del marchio da parte del titolare della capogruppo<br />
a seguito dello scioglimento del gruppo, sul presupposto che ciò<br />
che interessa al consumatore è la qualità del prodotto o in senso<br />
lato dell‟attività produttiva e il rispetto delle caratteristiche<br />
sostanziali già apprezzate da parte di un nuovo soggetto che fa<br />
uso del marchio o di quello che continua a farne uso con<br />
presupposti diversi, non tanto la provenienza effettiva del<br />
388 PETTITI, op. cit., p. 155<br />
389 PETTITI, op. cit., p. 155<br />
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