20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

comunione si tratta, ma comunione “a mani unite” 86 ; e però in<br />

entrambi i casi la disciplina della comunione civilistica (che<br />

certo non è “a mani unite”) non sarebbe direttamente<br />

applicabile.” 87 Per un altro Autore 88 , l‟indirizzo dottrinale prima<br />

citato, “benché condivisibile, non comporta necessariamente<br />

l‟abbandono delle norme codicistiche le quali, sebbene in tema<br />

di comunione adottino per lo più una prospettiva romanistica,” 89<br />

dopo essere state filtrate dall‟interprete, possono essere applicate<br />

alla comunione di marchio; infatti, a suo avviso, “la quota è la<br />

misura del diritto spettante a ciascuno ed è tradotta in termini di<br />

volume o tipo di prodotti ed estensione del territorio.” 90<br />

A parere di chi scrive, si può parlare di quota a proposito di<br />

comunione di marchio e, pensando ad una comunione originaria,<br />

questa potrebbe essere calcolata facendo riferimento all‟apporto<br />

di ciascun contitolare alla creazione del marchio per quanto<br />

riguarda il contenuto creativo dello stesso (l‟idea), il valore<br />

estetico (la grafica), le spese di registrazione ecc. La percentuale<br />

calcolata in questo modo, rappresenterebbe la misura della<br />

partecipazione di ciascuno “nei vantaggi quanto nei pesi della<br />

comunione”. Per quanto riguarda invece la comunione derivata<br />

mortis causa, la quota di partecipazione alla comunione<br />

corrisponderebbe a quella testamentaria o legittima; nella<br />

86 DONATO, op. cit., p.65 nota 102 “E‟ pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la<br />

comunione disciplinata dagli artt. 1100 e ss. è la comunione di tipo romanistico, caratterizzata<br />

dalla presenza di quote di appartenenza individuali, in cui ciascuno può disporre della propria<br />

quota così come il creditore personale di quest‟ultimo può far espropriare la cosa nei limiti di<br />

tale quota, in quanto elemento del patrimonio individuale del comunista- debitore. a questa<br />

comunione si contrappone la c.d. comunione a mani riunite (Gemeinschaft zur gesamten hand),<br />

istituto tipico del diritto germanico caratterizzato proprio dalla mancanza di quote di<br />

appartenenza individuale del bene comune: in tale forma di contitolarità, di conseguenza, non è<br />

riconosciuto ai singoli compartecipi un diritto suscettibile di disposizione che sia anche oggetto<br />

di responsabilità patrimoniale”.<br />

87 DI CATALDO, op. cit., p.14<br />

88 RAMPONE, op. cit., p. 106, nota 11<br />

89RAMPONE, op. cit., p. 106, nota 11<br />

90 RAMPONE, op. cit., p. 123<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!