LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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un gruppo di società di detenere un marchio comunitario per<br />
l‟insieme delle società.” 358 “Il regolamento comunitario non<br />
configura come rigidamente alternativi uno all‟altro i modelli<br />
organizzativi semplici ora ricordati della titolarità del marchio di<br />
gruppo: e ciò consente alla dinamica dell‟impresa e dei gruppi di<br />
optare di volta in volta anche per modelli organizzativi più<br />
complessi, e che in vario modo combinino alcuni o tutti i<br />
modelli semplici sin qui ricordati.” 359 Il regolamento sul marchio<br />
comunitario lascia, pertanto, all‟autonomia privata spazi assai<br />
ampi per la disciplina del couso del segno da parte delle imprese<br />
del medesimo gruppo ma non senza prevedere alcuni limiti quale<br />
in primis il principio art. 50, 1° comma lett. c), 360 secondo cui il<br />
marchio non deve “trarre in inganno il pubblico soprattutto circa<br />
la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o<br />
del servizio.” Relativamente all‟interesse della dottrina per<br />
l‟istituto del marchio comunitario dopo l‟emanazione del<br />
Regolamento sul marchio comunitario, 361 un Autore 362 afferma<br />
che “Gli orientamenti comunitari hanno particolare rilievo in<br />
materia di marchi di gruppo, poiché è assai frequente una<br />
ripartizione per stati dell‟ambito di attività delle singole società<br />
facenti capo al gruppo: in quest‟ambito è da registrare la<br />
tendenza ad un superamento del frazionamento delle singole<br />
entità giuridiche, rappresentate dalle singole società, attribuendo<br />
invece, la massima importanza all‟unitarietà in senso economica<br />
358<br />
Relazione della Commissione alla proposta di regolamento, in Riv. dir. ind., 1982, I, p. 131<br />
359<br />
UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 11<br />
360<br />
Art. 50,1° lett. c), r. m c.(Cause di decadenza) “se, a seguito dell‟uso che ne viene fatto dal<br />
titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il<br />
marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o<br />
provenienza geografica di tali prodotti o servizi”;<br />
361<br />
Reg. CE 20 dicembre 1993, n. 40/94. Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario,<br />
in Guce – n. L 11 del 14 gennaio 1994, da ora in avanti r. m. c.<br />
362<br />
UBERTAZZI,Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza,<br />
Padova, 2007, p. 263<br />
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