LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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diversi sistemi nazionali dei marchi dei singoli Stati membri<br />
della CEE.” 353 Quest‟ultimo Autore, partendo dal presupposto<br />
che il problema centrale dei marchi di gruppo è quello relativo<br />
all‟ammissibilità della contitolarità e del couso di un medesimo<br />
segno da parte di più imprese facenti parte di un unico<br />
gruppo, 354 osservava che “il regolamento consente e disciplina<br />
una pluralità di modelli, e precisamente almeno quattro<br />
modelli 355 alternativi semplici di attribuzione/diffusione della<br />
titolarità del marchio comunitario all‟interno del gruppo.” 356 Tra<br />
questi quattro modelli consentiti dal regolamento vi è quello di<br />
un unico marchio comunitario registrato da un‟unica impresa,<br />
che successivamente ne consente l‟uso alle altre imprese del<br />
medesimo gruppo. Secondo la Commissione, “non è affatto<br />
richiesto che il titolare di un marchio comunitario possegga<br />
un‟impresa né, qualora ne possegga una, che il marchio<br />
comunitario sia destinato ad identificare i suoi prodotti o i suoi<br />
servizi. Ciò risulta già dal testo dell‟art. 3. 357 Nulla vieta,<br />
pertanto, quanto meno nel diritto comunitario dei marchi, ad una<br />
società di partecipazione finanziaria di essere proprietaria di un<br />
marchio comunitario, né, più in generale, ad uno dei membri di<br />
353 UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 7<br />
354 Ricordiamo che prima della novella del 1992, cui abbiamo sopra fatto cenno, una parte della<br />
dottrina ipotizzava una contitolarità del marchio di gruppo in capo a più imprese collegate per<br />
giustificare l‟uso da parte delle stesse del medesimo segno distintivo.<br />
355 Secondo il primo modello, ex art. 16, 3° comma r. m. c., una medesima domanda di marchio<br />
comunitario può essere depositata da più persone , con la conseguenza che varie persone<br />
possono essere iscritte nel registro dei marchi comunitari come richiedenti, e che il marchio<br />
comunitario può essere registrato a favore contemporaneamente di una pluralità di soggetti; il<br />
secondo modello, data la disciplina della novità del segno, consente alle diverse imprese del<br />
medesimo gruppo di registrare ciascuna un differente marchio comunitario relativo al<br />
medesimo segno; il terzo è quello di un unico marchio comunitario registrato da un‟unica<br />
impresa, che successivamente ne consente l‟uso alle altre imprese del medesimo gruppo; il<br />
quarto è quello dei marchi collettivi comunitari.<br />
356 UBERTAZZI, op. ult. cit., p. 9<br />
357 Art. 3 r. m. c.(Capacità di agire) “ Ai fini dell‟applicazione del presente regolamento sono<br />
assimilate a persone giuridiche le società e gli altri enti giuridici che, a norma della legislazione<br />
loro applicabile, hanno la capacità, in nome proprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di<br />
qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio”.<br />
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