20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

diritto. In merito al primo limite, l‟indirizzo dottrinale citato,<br />

ritiene che “nel caso di marchio per destinazione non deve<br />

intendersi la funzione distintiva, la quale è connaturata al bene<br />

stesso, bensì il messaggio del marchio, ovvero il significato ad<br />

esso impresso con l‟uso e la pubblicità. (… ) Ogni volta che<br />

l‟utilizzo diretto del marchio da parte di un condomino implichi<br />

una modifica del suo significato, ciò non potrà che essere<br />

deliberato collegialmente; relativamente al secondo limite,(…)<br />

data l‟espressione “secondo il loro diritto” sembrerebbe che,<br />

benché tutti abbiano diritto di utilizzare un marchio comune<br />

direttamente per immettere nel mercato i propri prodotti e<br />

servizi, nessuno di loro possa farlo in misura tale da ostacolare di<br />

fatto l‟ingresso degli altri comunisti nello stesso mercato.” 92 In<br />

conclusione, per la dottrina prima richiamata, non occorre<br />

giungere all‟estrema conseguenza di negare in radice ogni<br />

possibilità di utilizzo indipendente del marchio comune, come<br />

ritiene chi vede nella comunione di beni immateriali<br />

esclusivamente una comunione di tipo germanico o che teme la<br />

polverizzazione dell‟esclusiva, ma si deve ammettere che l‟art<br />

1102 1°comma sia compatibile con la natura trascendente del<br />

marchio. In senso contrario un‟altra parte della dottrina nega la<br />

suddetta compatibilità ritenendo che i limiti ex art. 1102<br />

all‟utilizzazione individuale della cosa comune non sembrino<br />

ben adattarsi al caso della comunione di marchio. Quanto al<br />

limite della destinazione della cosa comune, l‟orientamento<br />

dottrinale ora citato, richiamando il concetto di destinazione<br />

elaborato dal Branca 93 , sostenendo quindi la prevalenza della<br />

volontà dei comunisti sulla naturale destinazione del bene,<br />

constata come “il suddetto limite ben poco vale nell‟ambito della<br />

92 RAMPONE, op. cit., p.120 ss.<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!