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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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2.5Durata degli accordi di coesistenza<br />

Quanto alla durata, la dottrina è divisa sull‟applicabilità agli accordi di<br />

coesistenza dell‟art. 2596 c.c. . 202 Secondo un orientamento, “la risposta<br />

dovrebbe essere affermativa con riferimento alle pattuizioni intercorse tra<br />

soggetti che esercitino attività d‟impresa;” 203 secondo un altro<br />

orientamento, invece, il limite temporale ex art. 2596 c.c. non è<br />

applicabile perché “il patto di coesistenza normalmente è stipulato per un<br />

lungo periodo, o quantomeno presenta caratteri di stabilità. Se la durata e<br />

le cause di recesso o di risoluzione sono espressamente disciplinate, con<br />

l‟eventuale preavviso, non si pone alcuna questione. (…) Se nulla è detto<br />

circa la durata, il contratto dovrebbe intendersi a tempo indeterminato,<br />

con la conseguente applicabilità del principio che ciascuna parte può<br />

recedere in qualunque momento con un congruo preavviso.” 204 Secondo<br />

un importante lodo arbitrale, però, “le obbligazioni nascenti da un<br />

accordo di delimitazione tra segni distintivi hanno una durata correlata<br />

alla durata della situazione reale (l‟esclusiva) cui accedono in rapporto di<br />

funzionalità, cosicché non si applica ad esse il principio della recedibilità<br />

dalle obbligazioni perpetue”. 205 E‟ mia convinzione che il limite<br />

quinquennale previsto dall‟art. 2596 c.c. non sia applicabile agli accordi<br />

che ci interessano perché la ratio della norma citata è quella di evitare<br />

lunghi limiti contrattuali alla concorrenza ma, a mio avviso, gli accordi<br />

di coesistenza hanno un effetto pro-concorrenziale. Essi, infatti, se fanno<br />

in modo che il pubblico sia in grado di percepire che sul mercato sono<br />

presenti due diversi marchi, se contengono una chiara disciplina delle<br />

modalità di utilizzo dei segni confondibili, possono essere fonte di<br />

202 Art. 2596 c.c. (Limiti contrattuali della concorrenza) “1. Il patto che limita la concorrenza<br />

deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una<br />

determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. 2.Se la durata del patto non è<br />

determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di<br />

un quinquennio.”<br />

203 SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p. 92, afferma l‟applicabilità dell‟art. 2596 c.c.<br />

anche RAMPONE, op. cit., p. 136<br />

204 SPOLIDORO, op. cit., p. 225<br />

205 Lodo arb., 2 settembre 1998, in Giu. ann. dir. ind., 1998, 3837/3<br />

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