LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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4.5.1 Cessione e Licenza del marchio di gruppo<br />
Le caratteristiche peculiari del marchio di gruppo si riflettono<br />
anche sulle condizioni del suo trasferimento, sia esso cessione<br />
oppure concessione in licenza. Quanto alla cessione del marchio,<br />
essa può essere interna, cioè da una all‟altra impresa del gruppo,<br />
oppure esterna, cioè ad impresa estranea all‟organizzazione del<br />
gruppo. Per quanto riguarda il primo tipo di cessione, un<br />
orientamento dottrinale rileva che “già prima della modifica<br />
dell‟art. 15 l.m., 366 che ha soppresso il requisito della<br />
contestualità del trasferimento marchio-azienda, il marchio di<br />
gruppo poteva essere ceduto da un‟impresa all‟altra dello stesso<br />
gruppo, senza necessità di trasferire contestualmente l‟azienda e<br />
senza una vera e propria comunicazione delle conoscenze<br />
tecniche indispensabili.” 367 Il suddetto rilievo è confermato da un<br />
indirizzo giurisprudenziale degli anni settanta il quale riteneva<br />
prevalente la considerazione dell‟unitarietà del gruppo e<br />
considerava sufficiente, per la circolazione del marchio<br />
all‟interno del gruppo, un semplice atto permissivo della società<br />
titolare del marchio. 368 A parere di chi scrive, l‟art. 23, 4°<br />
comma CPI, relativo al trasferimento del marchio d‟impresa, in<br />
quanto esprime il principio generale della tutela del<br />
consumatore, è applicabile anche al trasferimento del marchio di<br />
gruppo. Pertanto, posto che dal trasferimento di un segno<br />
distintivo “in ogni caso non deve derivare inganno in quei<br />
366 Oggi art. 23 CPI<br />
367 PETTITI, op. cit., p. 123<br />
368 In questo senso Trib. Roma, 5 giugno 1986, in Foro pad., 1987, I, p.264 , secondo cui “Fra<br />
imprese appartenenti allo stesso gruppo il marchio può circolare liberamente e cioè la sua<br />
titolarità o il diritto di farne uso possono essere trasferiti senza che occorrano<br />
contemporaneamente cessioni di aziende o di loro rami”; Trib. Catania, 25 gennaio 1977, in<br />
Riv. dir. ind., 1977, n. 917, p.396, secondo cui “Nel caso di società collegate la circolazione<br />
dell‟uso del marchio può avvenire liberamente nel senso che basta un qualsiasi atto permissivo<br />
della società titolare o un qualsiasi genere di accordo senza alcun limite inerente alla natura o<br />
alla forma dell‟atto e alla tutela del pubblico.”<br />
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