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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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4.5.1 Cessione e Licenza del marchio di gruppo<br />

Le caratteristiche peculiari del marchio di gruppo si riflettono<br />

anche sulle condizioni del suo trasferimento, sia esso cessione<br />

oppure concessione in licenza. Quanto alla cessione del marchio,<br />

essa può essere interna, cioè da una all‟altra impresa del gruppo,<br />

oppure esterna, cioè ad impresa estranea all‟organizzazione del<br />

gruppo. Per quanto riguarda il primo tipo di cessione, un<br />

orientamento dottrinale rileva che “già prima della modifica<br />

dell‟art. 15 l.m., 366 che ha soppresso il requisito della<br />

contestualità del trasferimento marchio-azienda, il marchio di<br />

gruppo poteva essere ceduto da un‟impresa all‟altra dello stesso<br />

gruppo, senza necessità di trasferire contestualmente l‟azienda e<br />

senza una vera e propria comunicazione delle conoscenze<br />

tecniche indispensabili.” 367 Il suddetto rilievo è confermato da un<br />

indirizzo giurisprudenziale degli anni settanta il quale riteneva<br />

prevalente la considerazione dell‟unitarietà del gruppo e<br />

considerava sufficiente, per la circolazione del marchio<br />

all‟interno del gruppo, un semplice atto permissivo della società<br />

titolare del marchio. 368 A parere di chi scrive, l‟art. 23, 4°<br />

comma CPI, relativo al trasferimento del marchio d‟impresa, in<br />

quanto esprime il principio generale della tutela del<br />

consumatore, è applicabile anche al trasferimento del marchio di<br />

gruppo. Pertanto, posto che dal trasferimento di un segno<br />

distintivo “in ogni caso non deve derivare inganno in quei<br />

366 Oggi art. 23 CPI<br />

367 PETTITI, op. cit., p. 123<br />

368 In questo senso Trib. Roma, 5 giugno 1986, in Foro pad., 1987, I, p.264 , secondo cui “Fra<br />

imprese appartenenti allo stesso gruppo il marchio può circolare liberamente e cioè la sua<br />

titolarità o il diritto di farne uso possono essere trasferiti senza che occorrano<br />

contemporaneamente cessioni di aziende o di loro rami”; Trib. Catania, 25 gennaio 1977, in<br />

Riv. dir. ind., 1977, n. 917, p.396, secondo cui “Nel caso di società collegate la circolazione<br />

dell‟uso del marchio può avvenire liberamente nel senso che basta un qualsiasi atto permissivo<br />

della società titolare o un qualsiasi genere di accordo senza alcun limite inerente alla natura o<br />

alla forma dell‟atto e alla tutela del pubblico.”<br />

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