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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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testo di Londra (1934) della Convenzione di Unione di Parigi” 59<br />

secondo il quale “l’ emploi simultané de la même marque sur des<br />

produits identiques ou similaires, par des établissements industriels<br />

ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d’<br />

après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est<br />

réclamée, n’empêchera pas l’ enregistrement” 60 . L‟ Autore citato<br />

afferma che “ l‟ oggetto del diritto al marchio si presenta come una<br />

cosa immateriale, analoga a quella che forma oggetto del diritto<br />

d‟autore o d‟inventore (e per le quali la possibilità di una comunione<br />

è espressamente sancita: art. 20 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 per le<br />

privative industriali, art. 10 della l. 22 aprile 1941, n. 633 per il<br />

diritto d‟autore) e per di più indivisibile, sicché l‟ipotesi di una<br />

titolarità plurima contemporanea, che non si può a priori escludere, si<br />

realizza necessariamente sottoforma di comunione.” 61 L‟intricato<br />

nodo interpretativo cui abbiamo fatto riferimento all‟inizio di questo<br />

paragrafo, inizia a sciogliersi dopo la riforma del 1992, cioè dopo<br />

l‟abrogazione del regime di circolazione vincolata del marchio che<br />

“aveva costituito (o, quanto meno, che era stato visto come) il più<br />

serio ostacolo all‟ammissibilità di comunione e couso di marchio.” 62<br />

La contitolarità di marchio non veniva più soltanto ammessa ma<br />

affermata con maggiore vigore: “Pare opportuno precisare, per<br />

escludere il dubbio adombrato di un vuoto di normativa ed altresì in<br />

considerazione della funzione nomofilattica della Corte Suprema,<br />

che non può dubitarsi della possibilità di una comunione sul<br />

marchio, analogamente a ciò che la giurisprudenza ha chiarito in<br />

tema di brevetto per invenzione. Ciò (…) anche in considerazione di<br />

59FRANCESCHELLI, Saggio sulla cessione del marchio, in Studi riuniti di diritto industriale,<br />

Milano,1959, p. 142<br />

60 L‟uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti<br />

industriali o commerciali, considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni<br />

della legge nazionale del paese in cui è richiesta la protezione, non deve impedirne la<br />

registrazione.<br />

61 FRANCESCHELLI, op. cit., p.143<br />

62 DI CATALDO,op. cit., p.8<br />

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