LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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suo consenso”. L‟utilizzo del marchio di gruppo da parte delle società<br />
affiliate, infatti, avviene sicuramente con il consenso del titolare.<br />
Secondo un orientamento dottrinale 321 ,infatti, “l‟utilizzazione contestuale<br />
dello stesso marchio non richiede necessariamente un accordo<br />
contrattuale tra il titolare e gli imprenditori che ne traggono profitto, ma<br />
trova fondamento e giustificazione in una sorta di autorizzazione del<br />
titolare del marchio e in una sostanziale unione tra gli imprenditori<br />
interessati, le cui rispettive attività appaiono funzionalmente collegate o<br />
coordinate.” 322 Per evitare l‟uso decettivo del marchio e, quindi, la<br />
conseguente decadenza ex art. 14, 2° comma lett. a), CPI, occorre che le<br />
società appartenenti al gruppo rispettino i medesimi standard produttivi e<br />
qualitativi in modo che i prodotti contrassegnati dal marchio di gruppo<br />
appaiano, al pubblico dei consumatori, provenienti da un‟unica impresa.<br />
“La semplice appartenenza al gruppo non è di per se circostanza<br />
sufficiente a legittimare il couso del marchio di gruppo quando ad essa<br />
non corrisponda un collegamento o coordinamento a livello delle<br />
attività.” 323 Secondo la sentenza del Tribunale di Chieti del 31 gennaio<br />
1986, infatti, “è ammissibile, nel vigente ordinamento, l‟uso<br />
contemporaneo del medesimo marchio da parte di più distinti soggetti,<br />
alla condizione però - e solo alla condizione - che gli stessi risultino uniti<br />
da vincoli di natura finanziaria, personale o contrattuale, per effetto dei<br />
quali la rispettiva attività produttiva venga ad essere diretta e controllata<br />
da un unico centro decisionale, che conguagli la molteplicità delle<br />
soggettività giuridiche nell‟unità di una sola effettiva impresa,<br />
assicurando uniformità nei metodi di fabbricazione e nei livelli<br />
qualitativi dei prodotti”. 324 Relativamente alle ragioni che inducono le<br />
related company ad utilizzare il marchio del gruppo, ad avviso di chi<br />
scrive, l‟adozione di un marchio comune può rispondere a vari ordini di<br />
321 PETTITI, op. cit., p. 42<br />
322 PETTITI, op. cit., p. 42<br />
323 PETTITI, op. cit., p. 42<br />
324 Trib. Chieti, 31 gennaio 1986, in Riv. dir. ind., II, p. 58<br />
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