LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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un certo senso formale e non sostanziale.” 403 Secondo un orientamento<br />
dottrinale, 404 il suddetto pericolo d‟inganno del consumatore è solo<br />
potenziale perché il marchio di gruppo è utilizzato solo dalle società<br />
specificamente individuate attraverso una decisione di gruppo e<br />
sottoposte alle direttive e al controllo della capogruppo, controllo che<br />
garantisce l‟uniformità produttiva necessaria ad evitare l‟uso decettivo<br />
del marchio. L‟orientamento citato sostiene che “il pericolo d‟inganno<br />
non sussiste perché la possibilità di utilizzazione del marchio dipende da<br />
una decisione di gruppo, e cioè, o della società capogruppo che può<br />
imporre la sua volontà agli altri o da una decisione coordinata, presa<br />
dagli imprenditori appartenenti al gruppo. (…) Pertanto il pubblico, sia<br />
che compri dall‟una che dall‟altra impresa del gruppo, non può cadere in<br />
errore perché, qualunque sia l‟impresa da cui esso acquisti il prodotto,<br />
esso avrà a disposizione un prodotto che in base ad un‟unica volontà<br />
decisionale di un gruppo reca quel marchio, sicché correttamente il<br />
marchio segnalerà la provenienza del prodotto dal gruppo, adempiendo<br />
così alla sua (essenziale) funzione distintiva.” 405 Riconosciuto quindi un<br />
possibile pericolo d‟inganno dei consumatori nell‟uso contemporaneo del<br />
marchio di gruppo da parte di imprese diverse, viene da chiedersi se la<br />
potenziale confusione del pubblico dei consumatori non possa o non<br />
debba essere in qualche maniera attenuata attraverso aggiunte<br />
differenziatrici, quali ulteriori elementi grafici, o l‟indicazione della<br />
specifica impresa produttrice, o la provenienza geografica, ecc.<br />
Relativamente alla necessità di elementi di differenziazione nei prodotti<br />
contrassegnati da un marchio di gruppo la maggioranza della dottrina<br />
nega detta necessità. Un Autore, 406 infatti, sostiene che “Sebbene in<br />
generale non appaia sussistere allo stato attuale un preciso obbligo in<br />
403 PETTITI, op. cit. p. 47<br />
404 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 301<br />
405 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 301<br />
406 ALBERTO MUSSO, Elementi di differenziazione ed elementi di confondibilità nei prodotti<br />
contrassegnati da un marchio di gruppo, in Riv. dir. ind., 1990, p. 95<br />
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