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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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un certo senso formale e non sostanziale.” 403 Secondo un orientamento<br />

dottrinale, 404 il suddetto pericolo d‟inganno del consumatore è solo<br />

potenziale perché il marchio di gruppo è utilizzato solo dalle società<br />

specificamente individuate attraverso una decisione di gruppo e<br />

sottoposte alle direttive e al controllo della capogruppo, controllo che<br />

garantisce l‟uniformità produttiva necessaria ad evitare l‟uso decettivo<br />

del marchio. L‟orientamento citato sostiene che “il pericolo d‟inganno<br />

non sussiste perché la possibilità di utilizzazione del marchio dipende da<br />

una decisione di gruppo, e cioè, o della società capogruppo che può<br />

imporre la sua volontà agli altri o da una decisione coordinata, presa<br />

dagli imprenditori appartenenti al gruppo. (…) Pertanto il pubblico, sia<br />

che compri dall‟una che dall‟altra impresa del gruppo, non può cadere in<br />

errore perché, qualunque sia l‟impresa da cui esso acquisti il prodotto,<br />

esso avrà a disposizione un prodotto che in base ad un‟unica volontà<br />

decisionale di un gruppo reca quel marchio, sicché correttamente il<br />

marchio segnalerà la provenienza del prodotto dal gruppo, adempiendo<br />

così alla sua (essenziale) funzione distintiva.” 405 Riconosciuto quindi un<br />

possibile pericolo d‟inganno dei consumatori nell‟uso contemporaneo del<br />

marchio di gruppo da parte di imprese diverse, viene da chiedersi se la<br />

potenziale confusione del pubblico dei consumatori non possa o non<br />

debba essere in qualche maniera attenuata attraverso aggiunte<br />

differenziatrici, quali ulteriori elementi grafici, o l‟indicazione della<br />

specifica impresa produttrice, o la provenienza geografica, ecc.<br />

Relativamente alla necessità di elementi di differenziazione nei prodotti<br />

contrassegnati da un marchio di gruppo la maggioranza della dottrina<br />

nega detta necessità. Un Autore, 406 infatti, sostiene che “Sebbene in<br />

generale non appaia sussistere allo stato attuale un preciso obbligo in<br />

403 PETTITI, op. cit. p. 47<br />

404 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 301<br />

405 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 301<br />

406 ALBERTO MUSSO, Elementi di differenziazione ed elementi di confondibilità nei prodotti<br />

contrassegnati da un marchio di gruppo, in Riv. dir. ind., 1990, p. 95<br />

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