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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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comune proprio perché lo stesso si pone in contrasto con i<br />

divieti ex art. 1102 c.c. Secondo quest‟ultima posizione<br />

dottrinale, quanto al divieto di alterare la destinazione della cosa<br />

comune, “se la privativa consiste nel potere di decidere la<br />

quantità di beni immessi nel mercato o, più in generale, di<br />

decidere il tasso di diffusione nel mercato della tecnologia<br />

brevettata, ne segue che legittimare il singolo allo sfruttamento<br />

diretto significa togliere agli altri il potere di prendere tali<br />

decisioni e, quindi, fare venire meno il loro diritto di esclusiva. Il<br />

vero interesse del titolare non è tanto la possibilità di utilizzare<br />

l‟invenzione, bensì quello di essere il solo ad utilizzarla,<br />

giovandosi dello ius excludendi alios. ” 271 Quanto al secondo<br />

divieto posto dall‟art. 1102 c.c., l‟orientamento in questione<br />

sostiene che l‟uso da parte del singolo della cosa comune rende<br />

potenzialmente più difficile agli altri “di farne parimenti uso”:<br />

infatti il valore di mercato della tecnologia non può certo<br />

crescere, ma solo diminuire, forse anche pesantemente, con<br />

l‟ampliarsi della sua diffusione. A parere di chi scrive, dalla<br />

scelta di affidare le decisioni relative alle modalità di<br />

sfruttamento diretto del bene comune alla volontà del gruppo dei<br />

coinventori, può derivare il rischio che i comunisti non<br />

raggiungano un accordo e si arrechi pregiudizio agli interessi<br />

collettivi violando il principio della sufficiente attuazione<br />

dell‟invenzione posto dall‟art. 69, 1° comma, CPI. 272 Secondo un<br />

Autore, 273 il rischio ora prospettato rappresenta un falso<br />

problema dal momento che, ai sensi dell‟art. 70 CPI, 274 alla<br />

271 ALBERT<strong>IN</strong>I, op. cit., p.2244<br />

272 Art. 69, 1° comma CPI (Onere di attuazione) “L'invenzione industriale che costituisce<br />

oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare<br />

in grave sproporzione con i bisogni del Paese”<br />

273 ALBERT<strong>IN</strong>I, op. cit., p.2245<br />

274 Art. 70 CPI (Licenza obbligatoria per mancata attuazione) “ Trascorsi tre anni dalla data di<br />

rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine<br />

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