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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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attiene alla forma dell‟esposizione, e non al contenuto esposto così anche<br />

le notizie di dominio pubblico possono confluire in un‟opera<br />

dell‟ingegno quando esse siano espresse in una forma che rechi, in<br />

qualsiasi modo, l‟impronta di una elaborazione personale dell‟autore.” 218<br />

Altra caratteristica dell‟opera deve essere la “novità” che consiste nella<br />

somma di tutti gli elementi che compongono l‟opera dell‟ingegno e che<br />

nel loro insieme determinano un sufficiente grado di distinzione<br />

dell‟opera rispetto ad altre analoghe o preesistenti. Riguardo<br />

“all‟appartenenza alle scienze ed alle arti in genere,” l‟elenco indicato<br />

all‟articolo 1 l. aut. è stato ulteriormente specificato ad opera<br />

dell‟articolo 2 l. aut. 219 . Inoltre l‟opera deve possedere almeno una<br />

“forma espressiva” concreta, ossia un “vestito” in grado di rappresentare<br />

l‟idea e renderla fruibile ai terzi. Per concretezza non necessariamente si<br />

intende una forma materiale, potendo costituire “espressione” anche<br />

quella resa verbalmente. A rendere tutelabile l‟opera con un diritto<br />

all‟esclusività, non sono dunque i contenuti, ma il modo nel quale i<br />

contenuti sono proposti. Ritornando alla classificazione dei vari tipi di<br />

creazione intellettuale, una seconda categoria è quella delle creazioni<br />

218 Cass., 19 luglio 1990, n. 7397, in Giust. civ. Mass., 1990, fasc. 7, p. 1140<br />

219 Art. 2 l. aut. “In particolare sono comprese nella protezione:1) le opere letterarie,<br />

drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le<br />

opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico- musicali e le<br />

variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e<br />

pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della<br />

scultura, della pittura, dell‟arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari,<br />

compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell‟architettura; 6) le opere dell‟arte<br />

cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai<br />

sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con<br />

procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia<br />

protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in<br />

qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell‟autore.<br />

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla<br />

base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il<br />

termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del<br />

programma stesso. 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell‟articolo 1, intese come<br />

raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti<br />

ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle<br />

banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale<br />

contenuto. 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e<br />

valore artistico.”<br />

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