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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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marchio posteriore non può opporsi all‟uso di quello anteriore o<br />

alla continuazione del preuso. La disciplina del comma 1° si<br />

applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli<br />

artt. 8 e 14, comma 1, lettera c)”.<br />

Francesco Rampone è stato il primo a sottolineare come la<br />

convalidazione porti ad un‟ipotesi di costituzione ex lege di<br />

comunione di marchio; egli ritiene che: “la convalidazione è una<br />

sorta di usucapione del secondo registrante con la differenza che<br />

con l‟usucapione il proprietario originario viene spogliato del<br />

proprio diritto nel momento in cui questo sorge a titolo<br />

originario in capo all‟usucapiente, con la convalidazione, invece,<br />

il titolare originario resta tale e decadrà solo dal diritto di<br />

domandare la dichiarazione di nullità della registrazione<br />

posteriore. Alla fine si avranno due soggetti con un diritto di<br />

esclusiva sullo stesso marchio. Su uno stesso marchio e non su<br />

due marchi: coinciderà infatti il segno, il territorio e i prodotti<br />

contraddistinti.” 35 E‟ da ricordare che sulla natura giuridica<br />

dell‟istituto della convalidazione vi sono opinioni dottrinali<br />

contrastanti. In merito a questo dibattito dottrinale, un Autore 36<br />

ricorda che “secondo una dottrina esso integra una forma di<br />

usucapione fondata sul possesso pacifico e di buona fede del<br />

marchio protratto per cinque anni; altri autori criticano la tesi<br />

testé esposta in quanto l‟uso di un bene immateriale non<br />

costituisce possesso ed in quanto l‟acquisto del marchio da parte<br />

di chi ne fa uso non porta ad una corrispondente perdita a carico<br />

del preutente, anche se ravvisano nella convalida un fatto<br />

preclusivo in fondo non dissimile all‟usucapione; altra dottrina<br />

inquadra il fenomeno della convalida del marchio in istituti<br />

tradizionali quali la prescrizione o la decadenza. Si afferma<br />

35 RAMPONE,op. cit.,p.111<br />

36 UBERTAZZI, op. cit.,p.327<br />

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