LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2.1.2Accordi relativi a marchi interferenti:il Caso Apple<br />
Gli accordi di coesistenza hanno ad oggetto, nella maggior parte<br />
dei casi, segni potenzialmente interferenti. L‟interferenza può<br />
derivare dall‟identità o dalla somiglianza tra i marchi ovvero<br />
dall‟affinità o identità dei prodotti o dei servizi che i marchi<br />
interessati contraddistinguono. Si ricorda che ai sensi dell‟art.<br />
20.1 lett. a-b CPI e dell‟art 9.1 lett. a-b del Regolamento sul<br />
marchio comunitario 162 , il marchio conferisce al titolare della<br />
registrazione il diritto di vietare a terzi l‟uso nell‟attività<br />
economica di un segno identico o simile per prodotti o servizi<br />
identici o affini quando, a causa dell‟identità o somiglianza tra i<br />
segni e a causa dell‟identità o somiglianza tra i prodotti o servizi,<br />
possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che<br />
può anche consistere in un rischio di associazione tra i due<br />
segni. 163 “La possibilità di confusione tra marchi significa che il<br />
complesso di informazioni che un consumatore ricollega ad un<br />
certo marchio può erroneamente essere ricollegato ad un marchio<br />
simile. Questo può derivare sia dal fatto che il pubblico ritiene<br />
che l‟origine dei prodotti sia comune, sia dal fatto che il pubblico<br />
ritiene che l‟origine dei prodotti non sia comune ma sia in<br />
qualche modo collegata”. 164 Secondo un orientamento dottrinale,<br />
i patti di coesistenza “si traducono specificamente nel consenso<br />
all‟utilizzazione di segni teoricamente confondibili, ma non<br />
162 Reg. CE 20 dicembre 1993, n. 40/94. Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario,<br />
da ora in avanti r. m.c.<br />
163 Gli artt. 20.1 lett. c) e 9.1 lett. c) R. m.c. prevedono con riferimento ai marchi che godono di<br />
rinomanza, che il titolare del diritto può altresì vietare a terzi l‟uso di un segno identico o<br />
simile per prodotti identici o simili se l‟uso del segno senza giusto motivo consente di trarre un<br />
indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio ovvero rechi<br />
pregiudizio agli stessi.<br />
164 FRANZOSI, Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione, in Riv. dir. ind., 1999,<br />
p. 279; l‟autore ritiene che le lesioni ad un marchio possono essere effettuate mediante l‟uso di<br />
marchi che diano luogo a: confusione in concreto; rischio di confusione; rischio di<br />
associazione; annacquamento della capacità distintiva; deterioramento dell‟immagine del<br />
marchio.<br />
69