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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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2.1.2Accordi relativi a marchi interferenti:il Caso Apple<br />

Gli accordi di coesistenza hanno ad oggetto, nella maggior parte<br />

dei casi, segni potenzialmente interferenti. L‟interferenza può<br />

derivare dall‟identità o dalla somiglianza tra i marchi ovvero<br />

dall‟affinità o identità dei prodotti o dei servizi che i marchi<br />

interessati contraddistinguono. Si ricorda che ai sensi dell‟art.<br />

20.1 lett. a-b CPI e dell‟art 9.1 lett. a-b del Regolamento sul<br />

marchio comunitario 162 , il marchio conferisce al titolare della<br />

registrazione il diritto di vietare a terzi l‟uso nell‟attività<br />

economica di un segno identico o simile per prodotti o servizi<br />

identici o affini quando, a causa dell‟identità o somiglianza tra i<br />

segni e a causa dell‟identità o somiglianza tra i prodotti o servizi,<br />

possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che<br />

può anche consistere in un rischio di associazione tra i due<br />

segni. 163 “La possibilità di confusione tra marchi significa che il<br />

complesso di informazioni che un consumatore ricollega ad un<br />

certo marchio può erroneamente essere ricollegato ad un marchio<br />

simile. Questo può derivare sia dal fatto che il pubblico ritiene<br />

che l‟origine dei prodotti sia comune, sia dal fatto che il pubblico<br />

ritiene che l‟origine dei prodotti non sia comune ma sia in<br />

qualche modo collegata”. 164 Secondo un orientamento dottrinale,<br />

i patti di coesistenza “si traducono specificamente nel consenso<br />

all‟utilizzazione di segni teoricamente confondibili, ma non<br />

162 Reg. CE 20 dicembre 1993, n. 40/94. Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario,<br />

da ora in avanti r. m.c.<br />

163 Gli artt. 20.1 lett. c) e 9.1 lett. c) R. m.c. prevedono con riferimento ai marchi che godono di<br />

rinomanza, che il titolare del diritto può altresì vietare a terzi l‟uso di un segno identico o<br />

simile per prodotti identici o simili se l‟uso del segno senza giusto motivo consente di trarre un<br />

indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio ovvero rechi<br />

pregiudizio agli stessi.<br />

164 FRANZOSI, Sulla funzione del marchio e sul rischio di associazione, in Riv. dir. ind., 1999,<br />

p. 279; l‟autore ritiene che le lesioni ad un marchio possono essere effettuate mediante l‟uso di<br />

marchi che diano luogo a: confusione in concreto; rischio di confusione; rischio di<br />

associazione; annacquamento della capacità distintiva; deterioramento dell‟immagine del<br />

marchio.<br />

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