LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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2.2Validità e fondamento giuridico<br />
La questione della validità di accordi che possono lasciar convivere<br />
marchi simili per prodotti affini, che vengono stipulati per risolvere<br />
controversie che potrebbero concludersi con una declaratoria di nullità<br />
del o dei marchi di una delle parti in conflitto e/o con una condanna per<br />
contraffazione, ha dato luogo ad un intricato nodo interpretativo che<br />
analizzerò tenendo distinti i periodi antecedente e successivo l‟entrata in<br />
vigore del D. Lgs. n. 480/1992 e le correlate posizioni della<br />
giurisprudenza e della dottrina e considerando anche il profilo<br />
dell‟eventuale inganno per il pubblico. Posto che non esiste una<br />
disciplina propria del contratto, legislativamente tipizzata, la dottrina ha<br />
individuato nell‟accordo di coesistenza un contratto atipico e quindi un<br />
implicito riferimento alla validità di quest‟ultimo nell‟art. 1322,<br />
2°comma, c.c. 172 dal momento che si ritiene che il patto in questione<br />
persegua “un interesse meritevole di tutela”. Secondo un orientamento<br />
dottrinale , 173 tra le principali caratteristiche socialmente apprezzabili<br />
degli accordi dei quali ci occupiamo, si deve ricordare “l‟idoneità a<br />
risolvere in modo concordato e durevole una situazione di incertezza<br />
dannosa per le parti; l‟idoneità a circoscrivere la portata delle facoltà<br />
negative del titolare riducendole alle reali esigenze di tutela dello<br />
sfruttamento delle facoltà positive, con conseguente apertura di spazi<br />
disponibili ai concorrenti in settori affollati di registrazione (…).”<br />
Chiarito che gli accordi di coesistenza devono essere valutati<br />
positivamente alla stregua dell‟art.1322, 2° comma, c.c., occorre<br />
ricordare che “resta il limite secondo il quale in tanto l‟accordo di<br />
coesistenza è valido in quanto sia adeguato a raggiungere lo scopo in<br />
vista del quale esso appare degno di protezione giuridica: questo<br />
172 Art. 1322.2 c. c. “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi,<br />
aventi una disciplina particolare , purché siano diretti a realizzare un interesse meritevole di<br />
tutela secondo l‟ordinamento giuridico”.<br />
173 SPOLIDORO, op. cit., p.212; MAGGI, Sulla validità e sugli effetti degli accordi di<br />
coesistenza dei diritti di marchio nei confronti dei terzi, in Riv. dir. ind., 2004, II, p.311<br />
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