20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2.2Validità e fondamento giuridico<br />

La questione della validità di accordi che possono lasciar convivere<br />

marchi simili per prodotti affini, che vengono stipulati per risolvere<br />

controversie che potrebbero concludersi con una declaratoria di nullità<br />

del o dei marchi di una delle parti in conflitto e/o con una condanna per<br />

contraffazione, ha dato luogo ad un intricato nodo interpretativo che<br />

analizzerò tenendo distinti i periodi antecedente e successivo l‟entrata in<br />

vigore del D. Lgs. n. 480/1992 e le correlate posizioni della<br />

giurisprudenza e della dottrina e considerando anche il profilo<br />

dell‟eventuale inganno per il pubblico. Posto che non esiste una<br />

disciplina propria del contratto, legislativamente tipizzata, la dottrina ha<br />

individuato nell‟accordo di coesistenza un contratto atipico e quindi un<br />

implicito riferimento alla validità di quest‟ultimo nell‟art. 1322,<br />

2°comma, c.c. 172 dal momento che si ritiene che il patto in questione<br />

persegua “un interesse meritevole di tutela”. Secondo un orientamento<br />

dottrinale , 173 tra le principali caratteristiche socialmente apprezzabili<br />

degli accordi dei quali ci occupiamo, si deve ricordare “l‟idoneità a<br />

risolvere in modo concordato e durevole una situazione di incertezza<br />

dannosa per le parti; l‟idoneità a circoscrivere la portata delle facoltà<br />

negative del titolare riducendole alle reali esigenze di tutela dello<br />

sfruttamento delle facoltà positive, con conseguente apertura di spazi<br />

disponibili ai concorrenti in settori affollati di registrazione (…).”<br />

Chiarito che gli accordi di coesistenza devono essere valutati<br />

positivamente alla stregua dell‟art.1322, 2° comma, c.c., occorre<br />

ricordare che “resta il limite secondo il quale in tanto l‟accordo di<br />

coesistenza è valido in quanto sia adeguato a raggiungere lo scopo in<br />

vista del quale esso appare degno di protezione giuridica: questo<br />

172 Art. 1322.2 c. c. “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi,<br />

aventi una disciplina particolare , purché siano diretti a realizzare un interesse meritevole di<br />

tutela secondo l‟ordinamento giuridico”.<br />

173 SPOLIDORO, op. cit., p.212; MAGGI, Sulla validità e sugli effetti degli accordi di<br />

coesistenza dei diritti di marchio nei confronti dei terzi, in Riv. dir. ind., 2004, II, p.311<br />

73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!