20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONCLUSIONE<br />

Alla fine di questo studio ho rilevato che non esiste una disciplina<br />

specifica e dettagliata della comunione di marchio e del marchio di<br />

gruppo, pertanto, in attesa che il legislatore de iure condendo intervenga<br />

in merito, personalmente ritengo che lo strumento migliore per<br />

disciplinare gli istituti esaminati e per evitare il pericolo di uso decettivo<br />

del segno utilizzato congiuntamente da più soggetti indipendenti sia la<br />

valorizzazione dell‟autonomia privata. Relativamente alla disciplina<br />

della comunione di marchio quindi, ritengo utile la stipulazione di un<br />

contratto da parte di tutti i contitolari avente ad oggetto la<br />

regolamentazione di ogni aspetto della gestione e sfruttamento del<br />

marchio comune, dei diritti di cui gode ciascun contitolare, come singolo<br />

e come membro della comunione. Immagino la stipulazione di un<br />

accordo di coesistenza che, in quanto al contenuto, segua in parte la<br />

disciplina civilistica della comunione, magari assistita dai funzionari<br />

dell‟UIBM e poi registrata presso quest‟ultimo ufficio, ai fini probatori.<br />

Anche per quanto riguarda la disciplina del marchio di gruppo considero<br />

utile la stipulazione di un accordo di coesistenza tra la società<br />

capogruppo o holding e le società o imprese affiliate al fine di regolare i<br />

presupposti, i limiti, le modalità dello sfruttamento del segno distintivo<br />

del gruppo.<br />

185

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!