LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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terzi per volontà dei contraenti o per gli effetti legali che<br />
dall‟accordo scaturiscono.” 299 Per la dottrina ora citata, quindi, la<br />
formulazione della norma relativa ai vincoli contrattuali è<br />
idonea a ricomprendere ulteriori forme di controllo esterno quali,<br />
ad esempio, la coincidenza di fatto degli amministratori o la<br />
nomina di loro parenti stretti nelle società in collegamento; 300 i<br />
patti parasociali; la nomina di amministratori “formali” nelle<br />
varie società da parte di una società terza o del suo socio di<br />
maggioranza che operi quale effettivo amministratore “occulto”<br />
o di “fatto” nei confronti delle prime, pur senza detenervi<br />
partecipazioni rilevanti. “Dalle considerazioni finora esposte<br />
discendono diversi corollari particolarmente significativi per<br />
individuare più concretamente i presupposti della fattispecie in<br />
esame. In primo luogo, mentre il possesso della maggioranza di<br />
voti nell‟assemblea ordinaria consente di presumere di “diritto”<br />
l‟esistenza di un‟influenza dominante, nelle ipotesi “di fatto”,<br />
qual è il controllo attuato mediante contratto, appare<br />
indispensabile che l‟influenza in parola sia accertata in concreto<br />
mediante l‟esame di tutti i vincoli derivanti dall‟accordo e<br />
consista nella possibilità, per una parte, di determinare<br />
stabilmente la politica produttiva o commerciale dell‟altra,<br />
condizionandone di fatto le scelte di mercato. (…) In secondo<br />
luogo deve escludersi che esista una tipologia contrattuale<br />
unitaria tale da integrare di per se stessa il particolare vincolo in<br />
esame. In Germania - dove pure un siffatto accordo è previsto<br />
dall‟ordinamento nel c.d. “contratto di dominazione”, mediante il<br />
299 MUSSO, op. ult. cit., p. 25<br />
300 MUSSO, op. cit.,p. 25 “In quest‟ipotesi ,pertanto, un diretto patto fiduciario tra la società<br />
controllante e la società controllata ovvero un accordo parasociale o perfino un gentlemen’ s<br />
agreement fra l‟azionista di maggioranza della società dominante e i singoli amministratori<br />
della società controllata, appaiono costituire vincoli “contrattuali” sufficienti per integrare il<br />
primo presupposto dell‟art. 2359 n.3, c.c., mentre l‟effettiva identità personale degli organi<br />
gestori o di loro parenti in aggiunta alla prova dell‟unitarietà direzionale potrà risultare idonea<br />
per manifestare il carattere particolare dell‟accordo , ai fini previsti dalla norma medesima.”<br />
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