20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

terzi per volontà dei contraenti o per gli effetti legali che<br />

dall‟accordo scaturiscono.” 299 Per la dottrina ora citata, quindi, la<br />

formulazione della norma relativa ai vincoli contrattuali è<br />

idonea a ricomprendere ulteriori forme di controllo esterno quali,<br />

ad esempio, la coincidenza di fatto degli amministratori o la<br />

nomina di loro parenti stretti nelle società in collegamento; 300 i<br />

patti parasociali; la nomina di amministratori “formali” nelle<br />

varie società da parte di una società terza o del suo socio di<br />

maggioranza che operi quale effettivo amministratore “occulto”<br />

o di “fatto” nei confronti delle prime, pur senza detenervi<br />

partecipazioni rilevanti. “Dalle considerazioni finora esposte<br />

discendono diversi corollari particolarmente significativi per<br />

individuare più concretamente i presupposti della fattispecie in<br />

esame. In primo luogo, mentre il possesso della maggioranza di<br />

voti nell‟assemblea ordinaria consente di presumere di “diritto”<br />

l‟esistenza di un‟influenza dominante, nelle ipotesi “di fatto”,<br />

qual è il controllo attuato mediante contratto, appare<br />

indispensabile che l‟influenza in parola sia accertata in concreto<br />

mediante l‟esame di tutti i vincoli derivanti dall‟accordo e<br />

consista nella possibilità, per una parte, di determinare<br />

stabilmente la politica produttiva o commerciale dell‟altra,<br />

condizionandone di fatto le scelte di mercato. (…) In secondo<br />

luogo deve escludersi che esista una tipologia contrattuale<br />

unitaria tale da integrare di per se stessa il particolare vincolo in<br />

esame. In Germania - dove pure un siffatto accordo è previsto<br />

dall‟ordinamento nel c.d. “contratto di dominazione”, mediante il<br />

299 MUSSO, op. ult. cit., p. 25<br />

300 MUSSO, op. cit.,p. 25 “In quest‟ipotesi ,pertanto, un diretto patto fiduciario tra la società<br />

controllante e la società controllata ovvero un accordo parasociale o perfino un gentlemen’ s<br />

agreement fra l‟azionista di maggioranza della società dominante e i singoli amministratori<br />

della società controllata, appaiono costituire vincoli “contrattuali” sufficienti per integrare il<br />

primo presupposto dell‟art. 2359 n.3, c.c., mentre l‟effettiva identità personale degli organi<br />

gestori o di loro parenti in aggiunta alla prova dell‟unitarietà direzionale potrà risultare idonea<br />

per manifestare il carattere particolare dell‟accordo , ai fini previsti dalla norma medesima.”<br />

129

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!