LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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sociale risulta frammentato in numerose partecipazioni e quando<br />
si riscontra un costante e diffuso assenteismo degli azionisti, una<br />
società può controllarne un‟altra anche senza disporre della<br />
maggioranza dei voti. L‟influenza dominante - che può essere<br />
identificata, in prima approssimazione, con il potere di indirizzo<br />
dell‟attività della controllata - finisce, anche qui, per coincidere<br />
con la possibilità di nominare gli amministratori: una società,<br />
azionista minoritaria di un‟altra, ne eserciterà, dunque, il<br />
controllo quando sarà stabilmente in grado di determinare la<br />
nomina dell‟organo gestorio. A norma del 2° comma dell‟art.<br />
2359, sia nel caso di controllo diretto, sia in quello indiretto, per<br />
il computo dei voti si deve tenere conto anche di quelli “spettanti<br />
a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;<br />
non si computano i voti spettanti per conto terzi”. Le fattispecie<br />
contemplate da questo comma sono caratterizzate dalla<br />
circostanza che la società controllante non instaura direttamente<br />
il rapporto di controllo, bensì indirettamente, cioè mediante altra<br />
società o persona. Occorre tenere conto, infatti, che è<br />
particolarmente frequente, nel sistema dei gruppi, il controllo<br />
indiretto per il tramite di società controllate (c.d. catena di<br />
società o “controllo a cascata”): la società A controlla la società<br />
B, la quale, a sua volta controlla la società C, e così via. In tal<br />
modo, la società A è, attraverso la controllata B, controllante<br />
indiretta di C. Inoltre, sempre il 2° comma dell‟art. 2359 estende<br />
il controllo azionario indiretto anche a fattispecie che non si<br />
presentano sotto la forma del controllo a cascata: tale norma,<br />
infatti, imputa alla società controllante le partecipazioni,<br />
ancorché non di controllo, detenute dalle società controllate in<br />
altra società. L‟espressione “per interposta persona” non<br />
identifica uno specifico rapporto giuridico e viene generalmente<br />
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