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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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sociale risulta frammentato in numerose partecipazioni e quando<br />

si riscontra un costante e diffuso assenteismo degli azionisti, una<br />

società può controllarne un‟altra anche senza disporre della<br />

maggioranza dei voti. L‟influenza dominante - che può essere<br />

identificata, in prima approssimazione, con il potere di indirizzo<br />

dell‟attività della controllata - finisce, anche qui, per coincidere<br />

con la possibilità di nominare gli amministratori: una società,<br />

azionista minoritaria di un‟altra, ne eserciterà, dunque, il<br />

controllo quando sarà stabilmente in grado di determinare la<br />

nomina dell‟organo gestorio. A norma del 2° comma dell‟art.<br />

2359, sia nel caso di controllo diretto, sia in quello indiretto, per<br />

il computo dei voti si deve tenere conto anche di quelli “spettanti<br />

a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta;<br />

non si computano i voti spettanti per conto terzi”. Le fattispecie<br />

contemplate da questo comma sono caratterizzate dalla<br />

circostanza che la società controllante non instaura direttamente<br />

il rapporto di controllo, bensì indirettamente, cioè mediante altra<br />

società o persona. Occorre tenere conto, infatti, che è<br />

particolarmente frequente, nel sistema dei gruppi, il controllo<br />

indiretto per il tramite di società controllate (c.d. catena di<br />

società o “controllo a cascata”): la società A controlla la società<br />

B, la quale, a sua volta controlla la società C, e così via. In tal<br />

modo, la società A è, attraverso la controllata B, controllante<br />

indiretta di C. Inoltre, sempre il 2° comma dell‟art. 2359 estende<br />

il controllo azionario indiretto anche a fattispecie che non si<br />

presentano sotto la forma del controllo a cascata: tale norma,<br />

infatti, imputa alla società controllante le partecipazioni,<br />

ancorché non di controllo, detenute dalle società controllate in<br />

altra società. L‟espressione “per interposta persona” non<br />

identifica uno specifico rapporto giuridico e viene generalmente<br />

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