20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3.3 La comunione di brevetto<br />

Il brevetto rappresenta la tecnica di protezione giuridica delle invenzioni<br />

che presentano il requisito della novità, che implicano un‟attività<br />

inventiva e sono atte ad avere un‟applicazione industriale. Esso è, infatti,<br />

l‟atto amministrativo in virtù del quale la privativa, cioè la riserva di<br />

produzione e di commercio in esclusiva dei prodotti che costituiscono<br />

l‟applicazione industriale dell‟invenzione, è costituita. Quando<br />

l‟invenzione industriale è imputabile a più soggetti, allora gli stessi sono<br />

anche contitolari del diritto al brevetto. La contitolarità del diritto in<br />

oggetto può essere a titolo originario (è il caso dell‟invenzione realizzata<br />

da più coautori) o a titolo derivativo (è il caso di più coeredi o più aventi<br />

causa pro quota dell‟unico inventore). Affinché ricorra l‟ipotesi di<br />

contitolarità a titolo originario occorre che “vi sia, in primo luogo,<br />

concorso nell‟attività inventiva, non dunque una semplice collaborazione<br />

di carattere esecutivo, come quella rivolta, sotto l‟impulso e la direzione<br />

di chi persegue un‟idea inventiva, a compiere ricerche, analisi o<br />

esperimenti preparatori e, in secondo luogo, occorre che i coautori<br />

abbiano operato d‟intesa tra di loro o, comunque, siano pervenuti<br />

congiuntamente a compiere l‟invenzione.” 240 Possono essere considerati,<br />

quindi, coinventori dell‟invenzione di gruppo (invenzione realizzata da<br />

più operatori che lavorano assieme, sulla base di un progetto unitario),<br />

“solo i membri del gruppo che hanno svolto attività inventiva in rapporto<br />

alla ricerca che è sfociata nell‟invenzione, e non anche i membri del<br />

gruppo che hanno svolto solo altre linee di ricerca, o che hanno prestato<br />

solo attività non inventiva, ma puramente esecutiva”. 241 Quanto alla<br />

disciplina applicabile alla comunione di brevetto, l‟art. 20 l. inv. 242<br />

prevedeva che “se l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti<br />

240 GRECO, op. cit., p. 439<br />

241 VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., p.414<br />

242 Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in Gazz. Uff., 14 agosto 1939, n. 189, da ora in<br />

avanti legge invenzioni (l. inv.)<br />

102

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!