LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3.3 La comunione di brevetto<br />
Il brevetto rappresenta la tecnica di protezione giuridica delle invenzioni<br />
che presentano il requisito della novità, che implicano un‟attività<br />
inventiva e sono atte ad avere un‟applicazione industriale. Esso è, infatti,<br />
l‟atto amministrativo in virtù del quale la privativa, cioè la riserva di<br />
produzione e di commercio in esclusiva dei prodotti che costituiscono<br />
l‟applicazione industriale dell‟invenzione, è costituita. Quando<br />
l‟invenzione industriale è imputabile a più soggetti, allora gli stessi sono<br />
anche contitolari del diritto al brevetto. La contitolarità del diritto in<br />
oggetto può essere a titolo originario (è il caso dell‟invenzione realizzata<br />
da più coautori) o a titolo derivativo (è il caso di più coeredi o più aventi<br />
causa pro quota dell‟unico inventore). Affinché ricorra l‟ipotesi di<br />
contitolarità a titolo originario occorre che “vi sia, in primo luogo,<br />
concorso nell‟attività inventiva, non dunque una semplice collaborazione<br />
di carattere esecutivo, come quella rivolta, sotto l‟impulso e la direzione<br />
di chi persegue un‟idea inventiva, a compiere ricerche, analisi o<br />
esperimenti preparatori e, in secondo luogo, occorre che i coautori<br />
abbiano operato d‟intesa tra di loro o, comunque, siano pervenuti<br />
congiuntamente a compiere l‟invenzione.” 240 Possono essere considerati,<br />
quindi, coinventori dell‟invenzione di gruppo (invenzione realizzata da<br />
più operatori che lavorano assieme, sulla base di un progetto unitario),<br />
“solo i membri del gruppo che hanno svolto attività inventiva in rapporto<br />
alla ricerca che è sfociata nell‟invenzione, e non anche i membri del<br />
gruppo che hanno svolto solo altre linee di ricerca, o che hanno prestato<br />
solo attività non inventiva, ma puramente esecutiva”. 241 Quanto alla<br />
disciplina applicabile alla comunione di brevetto, l‟art. 20 l. inv. 242<br />
prevedeva che “se l'invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti<br />
240 GRECO, op. cit., p. 439<br />
241 VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., p.414<br />
242 Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in Gazz. Uff., 14 agosto 1939, n. 189, da ora in<br />
avanti legge invenzioni (l. inv.)<br />
102