20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

giuridica: non vi sono propriamente organi del gruppo, ma solo organi<br />

delle singole entità che ne fanno parte, i rapporti giuridici continuano a<br />

far capo alle singole entità e non al gruppo complessivamente inteso. In<br />

questo senso, il gruppo si pone su un piano distinto da quello del gruppo<br />

europeo di interesse economico 291 , “il quale ha la capacità a proprio<br />

nome di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di<br />

stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.<br />

Gli Stati membri stabiliscono se i gruppi hanno o no personalità<br />

giuridica” 292 . Ritornando ai tratti caratterizzanti del gruppo di società è<br />

opportuno precisare che dello stesso fanno parte più società<br />

giuridicamente indipendenti, collegate da mutui legami azionari e tutte<br />

subordinate alla politica del gruppo determinata dalla società “madre”.<br />

Per politica di gruppo deve intendersi “non una politica imposta dalla<br />

capogruppo alle affiliate, mere pedine, ma una politica nella quale tutte<br />

le affiliate si ritrovano per realizzare il proprio interesse e quello del<br />

gruppo complessivamente inteso allo stesso tempo.” 293 Il potere di<br />

influire della capogruppo, che deriva dal controllo che la stessa ha sulle<br />

affiliate, (che comunque conservano la propria personalità giuridica)<br />

varia a seconda del tipo di gruppo. A seconda dei legami che sussistono<br />

tra le diverse entità, i gruppi si distinguono in patrimoniali, finanziari,<br />

industriali o imprenditoriali. “Nei gruppi patrimoniali l‟influenza della<br />

291 Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è una figura creata nell'ordinamento<br />

europeo con il Regolamento comunitario n.2137 del 25 luglio 1985. Si tratta di una figura<br />

giuridica proposta dall' Unione europea avendo come riferimento il francese GIE (Group<br />

d'Interet Economique) con lo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di<br />

almeno due paesi appartenenti all'Unione. Nelle intenzioni dei legislatori europei, questo<br />

dovrebbe permettere a piccole e medie imprese di poter partecipare a progetti più grandi di<br />

quanto le loro dimensioni permetterebbero. Il fine del GEIE, tuttavia, non è quello di ottenere<br />

un profitto, per quanto questo non sia vietato, quanto piuttosto fornire un ausilio alle attività<br />

delle imprese europee che lo costituiscono. Caratteristica principale di un GEIE è che deve<br />

essere costituito da aziende di almeno due paesi appartenenti all'Unione Europea mentre non è<br />

permesso ad aziende di paesi terzi di partecipare; inoltre, al momento della costituzione, si può<br />

decidere se dare o meno una scadenza predeterminata al GEIE.<br />

292 PETTITI, op. cit., p.11<br />

293 PETTITI, op. cit., p.13<br />

123

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!