LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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giuridica: non vi sono propriamente organi del gruppo, ma solo organi<br />
delle singole entità che ne fanno parte, i rapporti giuridici continuano a<br />
far capo alle singole entità e non al gruppo complessivamente inteso. In<br />
questo senso, il gruppo si pone su un piano distinto da quello del gruppo<br />
europeo di interesse economico 291 , “il quale ha la capacità a proprio<br />
nome di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, di<br />
stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.<br />
Gli Stati membri stabiliscono se i gruppi hanno o no personalità<br />
giuridica” 292 . Ritornando ai tratti caratterizzanti del gruppo di società è<br />
opportuno precisare che dello stesso fanno parte più società<br />
giuridicamente indipendenti, collegate da mutui legami azionari e tutte<br />
subordinate alla politica del gruppo determinata dalla società “madre”.<br />
Per politica di gruppo deve intendersi “non una politica imposta dalla<br />
capogruppo alle affiliate, mere pedine, ma una politica nella quale tutte<br />
le affiliate si ritrovano per realizzare il proprio interesse e quello del<br />
gruppo complessivamente inteso allo stesso tempo.” 293 Il potere di<br />
influire della capogruppo, che deriva dal controllo che la stessa ha sulle<br />
affiliate, (che comunque conservano la propria personalità giuridica)<br />
varia a seconda del tipo di gruppo. A seconda dei legami che sussistono<br />
tra le diverse entità, i gruppi si distinguono in patrimoniali, finanziari,<br />
industriali o imprenditoriali. “Nei gruppi patrimoniali l‟influenza della<br />
291 Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è una figura creata nell'ordinamento<br />
europeo con il Regolamento comunitario n.2137 del 25 luglio 1985. Si tratta di una figura<br />
giuridica proposta dall' Unione europea avendo come riferimento il francese GIE (Group<br />
d'Interet Economique) con lo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di<br />
almeno due paesi appartenenti all'Unione. Nelle intenzioni dei legislatori europei, questo<br />
dovrebbe permettere a piccole e medie imprese di poter partecipare a progetti più grandi di<br />
quanto le loro dimensioni permetterebbero. Il fine del GEIE, tuttavia, non è quello di ottenere<br />
un profitto, per quanto questo non sia vietato, quanto piuttosto fornire un ausilio alle attività<br />
delle imprese europee che lo costituiscono. Caratteristica principale di un GEIE è che deve<br />
essere costituito da aziende di almeno due paesi appartenenti all'Unione Europea mentre non è<br />
permesso ad aziende di paesi terzi di partecipare; inoltre, al momento della costituzione, si può<br />
decidere se dare o meno una scadenza predeterminata al GEIE.<br />
292 PETTITI, op. cit., p.11<br />
293 PETTITI, op. cit., p.13<br />
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