LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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1.2.3Comunione di marchio derivata e cessione parziale del<br />
marchio<br />
“Un caso di contitolarità incidentale è dato dall‟ipotesi di<br />
cessione parziale per territorio di un marchio registrato. Sebbene<br />
qualcuno abbia escluso la legittimità di tali trasferimenti perché<br />
intrinsecamente decettivi, identificando due fonti produttive<br />
autonome con lo stesso segno, tali trasferimenti non<br />
condurrebbero necessariamente alla nullità del marchio se solo si<br />
considerasse che non di titolarità plurima si tratta, quanto di<br />
contitolarità, ovvero costituzione volontaria di comunione.<br />
Naturalmente una tale ricostruzione è possibile solo quando la<br />
cessione parziale riguardi gli stessi prodotti o servizi sui quali il<br />
cedente si riserva la contitolarità, e non quando la cessione<br />
investa prodotti o servizi diversi. In quest‟ultimo caso l‟effetto<br />
della cessione non sarebbe la contitolarità, ma un frazionamento<br />
dell‟originario diritto del cedente.” 41 Anche altra dottrina ragiona<br />
in termini di contitolarità e non di titolarità plurima. 42 Prima di<br />
analizzare la tesi di Rampone si ritiene opportuno delineare<br />
brevemente i contorni dell‟istituto della cessione del marchio<br />
partendo dal disposto dell‟art 23 CPI, soprattutto per valutare<br />
l‟ammissibilità del trasferimento parziale del marchio avente ad<br />
oggetto beni affini o del trasferimento territoriale parziale 43 .<br />
L‟art. 23 CPI recita: “1. Il marchio può essere trasferito per la<br />
41 RAMPONE, op. cit., p.112<br />
42 VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., p.256 “Se dunque la cessione parziale avrà per oggetto<br />
il marchio con riferimento a prodotti affini a quelli per i quali il cedente ne conserva la<br />
titolarità, si determinerà una situazione analoga a quella di una contitolarità di uno stesso<br />
marchio da parte di imprenditori diversi”; UBERTAZZI, op. cit., p.306 “Non necessariamente<br />
il frazionamento determina il sorgere di diritti autonomi e quindi potenzialmente confliggenti,<br />
ma si può anche ipotizzare il sorgere di una comunione di uno stesso diritto e quindi il sorgere<br />
di facoltà d‟uso necessariamente armonizzate”.<br />
43 UBERTAZZI, op. cit., p.307,”La cessione territoriale parziale del marchio non può essere<br />
accolta poiché il sistema economico è caratterizzata da forme pubblicitarie a diffusione<br />
nazionale, poiché la mobilità dei consumatori la renderebbe sicuramente fonte di confusione e<br />
poiché il frazionamento territoriale ammesso dalla legge per disciplinare i rapporti tra marchio<br />
registrato e di fatto rappresenta un‟ eccezione al sistema”.<br />
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