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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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1.2.3Comunione di marchio derivata e cessione parziale del<br />

marchio<br />

“Un caso di contitolarità incidentale è dato dall‟ipotesi di<br />

cessione parziale per territorio di un marchio registrato. Sebbene<br />

qualcuno abbia escluso la legittimità di tali trasferimenti perché<br />

intrinsecamente decettivi, identificando due fonti produttive<br />

autonome con lo stesso segno, tali trasferimenti non<br />

condurrebbero necessariamente alla nullità del marchio se solo si<br />

considerasse che non di titolarità plurima si tratta, quanto di<br />

contitolarità, ovvero costituzione volontaria di comunione.<br />

Naturalmente una tale ricostruzione è possibile solo quando la<br />

cessione parziale riguardi gli stessi prodotti o servizi sui quali il<br />

cedente si riserva la contitolarità, e non quando la cessione<br />

investa prodotti o servizi diversi. In quest‟ultimo caso l‟effetto<br />

della cessione non sarebbe la contitolarità, ma un frazionamento<br />

dell‟originario diritto del cedente.” 41 Anche altra dottrina ragiona<br />

in termini di contitolarità e non di titolarità plurima. 42 Prima di<br />

analizzare la tesi di Rampone si ritiene opportuno delineare<br />

brevemente i contorni dell‟istituto della cessione del marchio<br />

partendo dal disposto dell‟art 23 CPI, soprattutto per valutare<br />

l‟ammissibilità del trasferimento parziale del marchio avente ad<br />

oggetto beni affini o del trasferimento territoriale parziale 43 .<br />

L‟art. 23 CPI recita: “1. Il marchio può essere trasferito per la<br />

41 RAMPONE, op. cit., p.112<br />

42 VANZETTI-DI CATALDO, op. cit., p.256 “Se dunque la cessione parziale avrà per oggetto<br />

il marchio con riferimento a prodotti affini a quelli per i quali il cedente ne conserva la<br />

titolarità, si determinerà una situazione analoga a quella di una contitolarità di uno stesso<br />

marchio da parte di imprenditori diversi”; UBERTAZZI, op. cit., p.306 “Non necessariamente<br />

il frazionamento determina il sorgere di diritti autonomi e quindi potenzialmente confliggenti,<br />

ma si può anche ipotizzare il sorgere di una comunione di uno stesso diritto e quindi il sorgere<br />

di facoltà d‟uso necessariamente armonizzate”.<br />

43 UBERTAZZI, op. cit., p.307,”La cessione territoriale parziale del marchio non può essere<br />

accolta poiché il sistema economico è caratterizzata da forme pubblicitarie a diffusione<br />

nazionale, poiché la mobilità dei consumatori la renderebbe sicuramente fonte di confusione e<br />

poiché il frazionamento territoriale ammesso dalla legge per disciplinare i rapporti tra marchio<br />

registrato e di fatto rappresenta un‟ eccezione al sistema”.<br />

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