LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2.5.1Accordo di coesistenza e convalidazione<br />
Un Autore 207 si è posto la domanda se il consenso contenuto in<br />
un patto di coesistenza possa avere gli stessi effetti della<br />
tolleranza di cui parla l‟art. 28 CPI a proposito dell‟istituto della<br />
convalidazione, con la conseguenza che, se il contratto di<br />
coesistenza durasse più dei cinque anni previsti dalla norma<br />
(fermi ovviamente gli altri requisiti previsti dalla stessa), il<br />
titolare del marchio più antico perderebbe il diritto di<br />
avvalersene contro quello più recente, che sarebbe ad ogni<br />
effetto convalidato. Egli, riconoscendo la profonda diversità tra<br />
le rationes sottese ai due istituti, rileva che “l‟accordo di<br />
coesistenza regola il rapporto tra le registrazioni per tutta la sua<br />
durata e può anche contenere stipulazioni la cui efficacia si<br />
proietta al di là della durata temporale del rapporto ad esecuzione<br />
continuata (avente ad oggetto l‟obbligo di tollerare l‟uso altrui)<br />
assunto dai contraenti. Ma è appunto sulla base del contratto e<br />
della sua interpretazione che si può stabilire se, al termine della<br />
sua efficacia, per qualsivoglia motivo, i rispettivi diritti dei<br />
titolari riprendono anche inter partes l‟estensione originaria<br />
oppure no.” 208 A parere di chi scrive, alla domanda suddetta si<br />
deve dare risposta negativa perché le ragioni che stanno alla base<br />
dei due istituti in questione sono diverse e perché, se dagli<br />
accordi di coesistenza derivasse la convalidazione del marchio<br />
successivo, nessuno più li stipulerebbe con la conseguenza di un<br />
aumento del rischio di inganno per il pubblico.<br />
207 SPOLIDORO, op. cit., p.219<br />
208 SPOLIDORO, op. cit., p.219<br />
85