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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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4.7Marchio di gruppo e tutela dei consumatori<br />

Come rileva Giannantonio Guglielmetti, “la presenza di un unico<br />

marchio per contraddistinguere prodotti di imprenditori giuridicamente<br />

indipendenti è, in via di principio, potenzialmente idoneo a determinare<br />

confusione e ad impedire al marchio di svolgere la sua funzione<br />

distintiva. Le preoccupazioni della dottrina appaiono condivise anche<br />

dalla giurisprudenza, infatti, nell‟ordinanza del Pretore di Monza del 4<br />

luglio del 1988, si legge “L‟adozione, da parte di due distinte imprese,<br />

dello stesso marchio di gruppo per la commercializzazione di prodotti<br />

appartenenti alla medesima categoria merceologica, seppur in sé<br />

perfettamente legittima, comporta una potenziale confondibilità dei<br />

prodotti stessi, tale da richiedere, nell‟ipotesi di lamentati comportamenti<br />

di concorrenza sleale, una valutazione particolarmente rigorosa degli<br />

ulteriori elementi di confondibilità derivante dall‟attività posta in essere<br />

dall'impresa giunta sul mercato successivamente.” 401 Per poter “tollerare”<br />

che un marchio contrassegni prodotti di diversi imprenditori, vi è<br />

un‟esigenza ineliminabile da soddisfare: che la diversità di provenienza<br />

non si traduca in una causa d‟inganno.” 402 E‟ necessario, infatti, che<br />

l‟utilizzazione plurima e contestuale dello stesso marchio da parte di più<br />

soggetti giuridici autonomi abbia luogo in modo da rispettare il principio<br />

fondamentale di tutela del consumatore che costituisce criterio guida<br />

della disciplina del marchio. “Il consumatore non deve essere tratto in<br />

inganno sulle qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio di gruppo,<br />

confidare ingenuamente nella loro bontà e poi scoprire che il nuovo<br />

prodotto contrassegnato dal marchio già conosciuto non è all‟altezza di<br />

quello precedente. L‟utilizzazione dello stesso marchio da parte di<br />

diversi imprenditori deve osservare determinati criteri di qualità, attuarsi<br />

in modo che la separazione delle rispettive attività produttive appaia in<br />

401 Pret. Monza, 4 luglio 1988, in Giur. Dir. Ind., 1988, p. 670<br />

402 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 298<br />

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