LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4.7Marchio di gruppo e tutela dei consumatori<br />
Come rileva Giannantonio Guglielmetti, “la presenza di un unico<br />
marchio per contraddistinguere prodotti di imprenditori giuridicamente<br />
indipendenti è, in via di principio, potenzialmente idoneo a determinare<br />
confusione e ad impedire al marchio di svolgere la sua funzione<br />
distintiva. Le preoccupazioni della dottrina appaiono condivise anche<br />
dalla giurisprudenza, infatti, nell‟ordinanza del Pretore di Monza del 4<br />
luglio del 1988, si legge “L‟adozione, da parte di due distinte imprese,<br />
dello stesso marchio di gruppo per la commercializzazione di prodotti<br />
appartenenti alla medesima categoria merceologica, seppur in sé<br />
perfettamente legittima, comporta una potenziale confondibilità dei<br />
prodotti stessi, tale da richiedere, nell‟ipotesi di lamentati comportamenti<br />
di concorrenza sleale, una valutazione particolarmente rigorosa degli<br />
ulteriori elementi di confondibilità derivante dall‟attività posta in essere<br />
dall'impresa giunta sul mercato successivamente.” 401 Per poter “tollerare”<br />
che un marchio contrassegni prodotti di diversi imprenditori, vi è<br />
un‟esigenza ineliminabile da soddisfare: che la diversità di provenienza<br />
non si traduca in una causa d‟inganno.” 402 E‟ necessario, infatti, che<br />
l‟utilizzazione plurima e contestuale dello stesso marchio da parte di più<br />
soggetti giuridici autonomi abbia luogo in modo da rispettare il principio<br />
fondamentale di tutela del consumatore che costituisce criterio guida<br />
della disciplina del marchio. “Il consumatore non deve essere tratto in<br />
inganno sulle qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio di gruppo,<br />
confidare ingenuamente nella loro bontà e poi scoprire che il nuovo<br />
prodotto contrassegnato dal marchio già conosciuto non è all‟altezza di<br />
quello precedente. L‟utilizzazione dello stesso marchio da parte di<br />
diversi imprenditori deve osservare determinati criteri di qualità, attuarsi<br />
in modo che la separazione delle rispettive attività produttive appaia in<br />
401 Pret. Monza, 4 luglio 1988, in Giur. Dir. Ind., 1988, p. 670<br />
402 GUGLIELMETTI, op. ult. cit., in Riv. dir. ind., 1983, p. 298<br />
171