LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato<br />
registrato. (…) 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza<br />
del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei<br />
prodotti o servizi che sono essenziali nell‟apprezzamento del<br />
pubblico”. Non ci sono dubbi sulla legittimità del trasferimento<br />
parziale che ha ad oggetto beni non affini, invece ci sono<br />
contrastanti opinioni nel caso in cui lo stesso si riferisca a beni<br />
affini. Secondo un orientamento dottrinale, 44 il tipo di cessione<br />
in questione darebbe luogo ad una divisione estrema del<br />
marchio, operazione che se fosse realizzata attraverso contratti<br />
di licenza sarebbe considerata legittima in quanto il licenziante<br />
manterrebbe la titolarità del marchio e con essa la possibilità di<br />
controllare che i licenziatari si attengano a regole comuni, ma se<br />
fosse posta in essere attraverso un contratto di cessione parziale,<br />
avente ad oggetto beni affini, o per territorio sarebbe illegittima<br />
perché il cedente perderebbe ogni forma di controllo sul<br />
cessionario e si verificherebbe un uso decettivo del marchio che<br />
conduce alla decadenza. Per l‟orientamento prima citato “Nel<br />
caso del trasferimento ciascuna impresa diviene titolare del<br />
marchio risultante dal frazionamento limitatamente alle classi di<br />
sua pertinenza e può quindi sfruttarlo in piena autonomia dalle<br />
altre. Se il trasferimento parziale avesse ad oggetto un marchio<br />
registrato per prodotti affini, esso non rispetterebbe la condizione<br />
di esclusività e pertanto dovrebbe ritenersi illegittimo – e, quindi,<br />
invalido- l‟atto di disposizione del marchio registrato per<br />
prodotti affini a quelli che restano registrati a nome del cedente<br />
oppure vengano trasferiti ad altro soggetto. Inoltre, l‟uso del<br />
medesimo marchio per prodotti affini ad opera di soggetti<br />
economicamente indipendenti può ritenersi vietato dall‟art. 23.4<br />
44 RICOLFI, in AUTERI-F<strong>LO</strong>RIDIA-MANG<strong>IN</strong>I-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit.,<br />
p141ss<br />
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