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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato<br />

registrato. (…) 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza<br />

del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei<br />

prodotti o servizi che sono essenziali nell‟apprezzamento del<br />

pubblico”. Non ci sono dubbi sulla legittimità del trasferimento<br />

parziale che ha ad oggetto beni non affini, invece ci sono<br />

contrastanti opinioni nel caso in cui lo stesso si riferisca a beni<br />

affini. Secondo un orientamento dottrinale, 44 il tipo di cessione<br />

in questione darebbe luogo ad una divisione estrema del<br />

marchio, operazione che se fosse realizzata attraverso contratti<br />

di licenza sarebbe considerata legittima in quanto il licenziante<br />

manterrebbe la titolarità del marchio e con essa la possibilità di<br />

controllare che i licenziatari si attengano a regole comuni, ma se<br />

fosse posta in essere attraverso un contratto di cessione parziale,<br />

avente ad oggetto beni affini, o per territorio sarebbe illegittima<br />

perché il cedente perderebbe ogni forma di controllo sul<br />

cessionario e si verificherebbe un uso decettivo del marchio che<br />

conduce alla decadenza. Per l‟orientamento prima citato “Nel<br />

caso del trasferimento ciascuna impresa diviene titolare del<br />

marchio risultante dal frazionamento limitatamente alle classi di<br />

sua pertinenza e può quindi sfruttarlo in piena autonomia dalle<br />

altre. Se il trasferimento parziale avesse ad oggetto un marchio<br />

registrato per prodotti affini, esso non rispetterebbe la condizione<br />

di esclusività e pertanto dovrebbe ritenersi illegittimo – e, quindi,<br />

invalido- l‟atto di disposizione del marchio registrato per<br />

prodotti affini a quelli che restano registrati a nome del cedente<br />

oppure vengano trasferiti ad altro soggetto. Inoltre, l‟uso del<br />

medesimo marchio per prodotti affini ad opera di soggetti<br />

economicamente indipendenti può ritenersi vietato dall‟art. 23.4<br />

44 RICOLFI, in AUTERI-F<strong>LO</strong>RIDIA-MANG<strong>IN</strong>I-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit.,<br />

p141ss<br />

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