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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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1.6.4 Art. 1104 c.c.(Obblighi dei partecipanti)<br />

Ai sensi dell‟art. 1104 c.c.“1. Ciascun partecipante deve<br />

contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il<br />

godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla<br />

maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà<br />

di liberarsene con la rinunzia al suo diritto”. Secondo<br />

un‟opinione dottrinale, “questa norma implicitamente riconosce<br />

che tutti i partecipanti sono obbligati a conservare e mantenere la<br />

cosa comune idonea al normale godimento secondo la<br />

destinazione impressale dal costituente o dalla maggioranza ex<br />

art. 1108 c.c.”. 115 Per un Autore, le spese funzionali al godimento<br />

della cosa comune “devono essere a carico di tutti non tanto<br />

perché ciascuno beneficia dei vantaggi della cosa (cuius<br />

commoda eius et incommoda) quanto perché (…) è un interesse<br />

della comunione tenere il bene in istato di poter servire. In breve<br />

la norma che commentiamo si limita a dire che a mantenere la<br />

cosa in quello stato e nella sua capacità di godimento sono<br />

obbligati tutti i compartecipi”. 116 A parere di chi scrive, la norma<br />

in esame è sicuramente applicabile alla comunione di marchio<br />

perché in questo contesto è necessaria una disposizione che<br />

individui i soggetti obbligati al pagamento di alcune spese<br />

necessarie, addirittura, all‟esistenza del bene in comunione. Mi<br />

riferisco alle spese necessarie per testimoniare l‟uso del marchio,<br />

quali ad esempio le spese per la pubblicità, le tasse di rinnovo<br />

della registrazione, a quelle necessarie ad evitare l‟uso decettivo<br />

del segno, quali ad esempio quelle per realizzare un uso<br />

concertato del marchio attraverso l‟adozione delle stesse<br />

modalità di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti<br />

115 RAMPONE, op. cit., p. 126<br />

116 BRANCA, op. cit., p. 155<br />

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