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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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Garavani si era impegnato ad usare il segno “Valentino” accompagnato<br />

dal cognome Garavani, mentre Mario Valentino e l‟omonima s.p.a. si<br />

erano impegnati ad utilizzare il segno “Valentino” accompagnato dal<br />

nome Mario nel settore dell‟abbigliamento. I marchi oggetto di questa<br />

transazione erano: “Valentino”, “Mario Valentino”, “Valentino<br />

Garavani”. Dopo alcuni anni di coesistenza fra i marchi di cui si è detto,<br />

entrava nei mercati cui si riferiva l‟accordo con il marchio “Giovanni<br />

Valentino” l‟omonimo stilista, figlio di Mario Valentino, il quale<br />

concedeva poi alla società inglese Florence Fashion Jersey Limited la<br />

facoltà di registrare e di utilizzare il segno costituito dal suo nome”. 193<br />

Nel “Caso Valentino” alcune società facenti capo a Valentino Garavani<br />

avevano convenuto la società Florence Fashion per ottenere la<br />

declaratoria di nullità della registrazione del marchio “Giovanni<br />

Valentino”, in quanto contenente il segno “Valentino”, nonché la<br />

contraffazione di esso da parte del marchio “Giovanni Valentino.” La<br />

Florence Fashion si era difesa invocando l‟efficacia anche a favore di<br />

Giovanni Valentino dell‟accordo transattivo stipulato dal di lui padre, in<br />

ragione del fatto che questo accordo era stato sottoscritto da Mario<br />

Valentino anche in proprio e che quindi Giovanni, in qualità di erede,<br />

avrebbe dovuto succedere al de cuius anche nei diritti derivanti<br />

dall‟accordo stesso. La sentenza di primo grado 194 ha accolto le ragioni<br />

della Florence Fashion, ritenendo che Giovanni Valentino dovesse essere<br />

considerato erede di Mario e come tale suo successore nell‟accordo in<br />

questione. La sentenza di secondo grado 195 ha affermato che l‟accordo di<br />

cui si trattava aveva effetto solo tra le parti che lo avevano<br />

originariamente sottoscritto e che sarebbe stato quindi privo di efficacia<br />

nei confronti di Giovanni Valentino e della Florence Fashion. Con la<br />

conseguenza che le società di Valentino Garavani, nonostante la<br />

193 Sul punto v. MAGGI, op. cit., p. 307<br />

194 Trib. Milano, 16 marzo 2000, in Riv. dir. ind., 2004, II, p. 277<br />

195 App. Milano, 9 gennaio 2004, in Riv. dir. ind., 2004, II, p. 277<br />

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