LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Garavani si era impegnato ad usare il segno “Valentino” accompagnato<br />
dal cognome Garavani, mentre Mario Valentino e l‟omonima s.p.a. si<br />
erano impegnati ad utilizzare il segno “Valentino” accompagnato dal<br />
nome Mario nel settore dell‟abbigliamento. I marchi oggetto di questa<br />
transazione erano: “Valentino”, “Mario Valentino”, “Valentino<br />
Garavani”. Dopo alcuni anni di coesistenza fra i marchi di cui si è detto,<br />
entrava nei mercati cui si riferiva l‟accordo con il marchio “Giovanni<br />
Valentino” l‟omonimo stilista, figlio di Mario Valentino, il quale<br />
concedeva poi alla società inglese Florence Fashion Jersey Limited la<br />
facoltà di registrare e di utilizzare il segno costituito dal suo nome”. 193<br />
Nel “Caso Valentino” alcune società facenti capo a Valentino Garavani<br />
avevano convenuto la società Florence Fashion per ottenere la<br />
declaratoria di nullità della registrazione del marchio “Giovanni<br />
Valentino”, in quanto contenente il segno “Valentino”, nonché la<br />
contraffazione di esso da parte del marchio “Giovanni Valentino.” La<br />
Florence Fashion si era difesa invocando l‟efficacia anche a favore di<br />
Giovanni Valentino dell‟accordo transattivo stipulato dal di lui padre, in<br />
ragione del fatto che questo accordo era stato sottoscritto da Mario<br />
Valentino anche in proprio e che quindi Giovanni, in qualità di erede,<br />
avrebbe dovuto succedere al de cuius anche nei diritti derivanti<br />
dall‟accordo stesso. La sentenza di primo grado 194 ha accolto le ragioni<br />
della Florence Fashion, ritenendo che Giovanni Valentino dovesse essere<br />
considerato erede di Mario e come tale suo successore nell‟accordo in<br />
questione. La sentenza di secondo grado 195 ha affermato che l‟accordo di<br />
cui si trattava aveva effetto solo tra le parti che lo avevano<br />
originariamente sottoscritto e che sarebbe stato quindi privo di efficacia<br />
nei confronti di Giovanni Valentino e della Florence Fashion. Con la<br />
conseguenza che le società di Valentino Garavani, nonostante la<br />
193 Sul punto v. MAGGI, op. cit., p. 307<br />
194 Trib. Milano, 16 marzo 2000, in Riv. dir. ind., 2004, II, p. 277<br />
195 App. Milano, 9 gennaio 2004, in Riv. dir. ind., 2004, II, p. 277<br />
79