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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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questo senso (…) per quanto concerne la figura del marchio di gruppo,<br />

può condividersi l‟affermazione secondo cui, in tal caso, il marchio non<br />

serve ad indicare il gruppo o l‟impresa leader, ma tutte le unità di quel<br />

prodotto che sotto il medesimo marchio vengono fabbricate e/o vendute<br />

da ciascuna impresa collegata. In questa prospettiva, il legittimo uso<br />

dello stesso segno distintivo fra società del gruppo non sembra<br />

comportare la necessità di alcuna integrazione aggiuntiva , a causa della<br />

già rilevata unitarietà del gruppo sotto il profilo economico.” 407 Nello<br />

stesso senso, un altro Autore, 408 tende ad escludere dai casi speciali in cui<br />

è opportuna l‟aggiunta di elementi differenziatori la figura del marchio di<br />

gruppo, “on the fact that products offered under the same mark by<br />

members of a group of companies or of a group of licensees will be<br />

substantially identical.” 409 Per evitare la confusione dei consumatori<br />

conseguente all‟utilizzazione plurima dello stesso segno distintivo da<br />

parte delle società del gruppo, a parere di chi scrive, anche se non può<br />

considerarsi necessaria l‟aggiunta di elementi di differenziazione nei<br />

prodotti contrassegnati dal marchio di gruppo, potrebbe essere utile<br />

apporre sui prodotti in questione l‟indicazione della specifica impresa<br />

produttrice. Quest‟ultima indicazione può essere utile anche ad altri fini:<br />

migliorare il controllo della società capogruppo sul rispetto, da parte<br />

delle società utilizzatrici del marchio di gruppo, degli standards<br />

qualitativi imposti. Se ad esempio un consumatore rileva un vizio di<br />

produzione del prodotto acquistato, egli rivolgerà le sue doglianze alla<br />

società capogruppo perché è l‟unico soggetto giuridico al quale può<br />

risalire attraverso il marchio. La società capogruppo, se ha conoscenza<br />

della società che ha messo in commercio il prodotto difettato, potrà<br />

407<br />

MUSSO, op. ult. cit., p. 95<br />

408<br />

BEIER<br />

409<br />

BEIER, Trademark conflicts in the Common Market: can they be solved by means of<br />

distinguishing additions?, in Int. rev. of ind. prop. and copyright law, 1978, p. 221. “Per il fatto<br />

che i prodotti offerti sotto il medesimo marchio da membri di un gruppo di società o di un<br />

gruppo di licenziatari saranno sostanzialmente uguali.”<br />

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