LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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CPI e condurre alla decadenza. Per la stessa ragione è da<br />
ritenersi che il trasferimento del marchio non possa concernere<br />
una zona geografica territorialmente limitata all‟interno dello<br />
Stato italiano” 45 . Anche altri sono d‟accordo nel negare la<br />
legittimità della cessione parziale per prodotti affini ma<br />
contemperano questa conclusione “ con una nozione di affinità<br />
fra i prodotti che tenga conto della crescente specializzazione<br />
produttiva, nota al pubblico,e che può indurre a ritenere fra loro<br />
non affini prodotti che da un punto di vista soltanto<br />
merceologico potrebbero dirsi tali.” 46<br />
Secondo un‟ altra posizione dottrinale, invece, “la cessione deve<br />
avere ad oggetto un‟intera categoria di prodotti affini per<br />
escludere la coesistenza, in capo a soggetti diversi, di marchi fra<br />
loro interferenti”. 47<br />
A parere di chi scrive, la cessione del marchio può essere<br />
considerata fatto costitutivo di una comunione derivata se, dopo<br />
aver ammesso la liceità del trasferimento del marchio avente ad<br />
oggetto beni affini o del trasferimento territoriale parziale, si<br />
pensa ai diritti autonomi che nascono dal frazionamento del<br />
segno distintivo non come “potenzialmente confliggenti tra loro<br />
ma come facoltà d‟uso necessariamente armonizzate” 48 cioè se si<br />
interpreta il risultato del frazionamento “in termini di comunione<br />
45 RICOLFI, in AUTERI-F<strong>LO</strong>RIDIA-MANG<strong>IN</strong>I-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit.,<br />
p141ss; nello stesso senso, inoltre, SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p.166,<br />
“Nell‟ipotesi di cessione parziale, la titolarità del marchio si sdoppia tra il cedente (per i<br />
prodotti o servizi per i quali il segno non è stato ceduto) e il nuovo titolare. Si pone, però, un<br />
problema di limitazione della frazionabilità del marchio: a rigore , la cessione dovrebbe avere<br />
ad oggetto solo prodotti tra loro non omogenei: in caso contrario,si avrebbero due titolari del<br />
medesimo marchio per gli stessi prodotti, con ovvi problemi di confondibilità.<br />
46 VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.257<br />
47 SENA,op. cit., p174<br />
48 Vedi nota 39<br />
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