20.05.2013 Views

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CPI e condurre alla decadenza. Per la stessa ragione è da<br />

ritenersi che il trasferimento del marchio non possa concernere<br />

una zona geografica territorialmente limitata all‟interno dello<br />

Stato italiano” 45 . Anche altri sono d‟accordo nel negare la<br />

legittimità della cessione parziale per prodotti affini ma<br />

contemperano questa conclusione “ con una nozione di affinità<br />

fra i prodotti che tenga conto della crescente specializzazione<br />

produttiva, nota al pubblico,e che può indurre a ritenere fra loro<br />

non affini prodotti che da un punto di vista soltanto<br />

merceologico potrebbero dirsi tali.” 46<br />

Secondo un‟ altra posizione dottrinale, invece, “la cessione deve<br />

avere ad oggetto un‟intera categoria di prodotti affini per<br />

escludere la coesistenza, in capo a soggetti diversi, di marchi fra<br />

loro interferenti”. 47<br />

A parere di chi scrive, la cessione del marchio può essere<br />

considerata fatto costitutivo di una comunione derivata se, dopo<br />

aver ammesso la liceità del trasferimento del marchio avente ad<br />

oggetto beni affini o del trasferimento territoriale parziale, si<br />

pensa ai diritti autonomi che nascono dal frazionamento del<br />

segno distintivo non come “potenzialmente confliggenti tra loro<br />

ma come facoltà d‟uso necessariamente armonizzate” 48 cioè se si<br />

interpreta il risultato del frazionamento “in termini di comunione<br />

45 RICOLFI, in AUTERI-F<strong>LO</strong>RIDIA-MANG<strong>IN</strong>I-OLIVIERI-RICOLFI-SPADA, op. cit.,<br />

p141ss; nello stesso senso, inoltre, SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p.166,<br />

“Nell‟ipotesi di cessione parziale, la titolarità del marchio si sdoppia tra il cedente (per i<br />

prodotti o servizi per i quali il segno non è stato ceduto) e il nuovo titolare. Si pone, però, un<br />

problema di limitazione della frazionabilità del marchio: a rigore , la cessione dovrebbe avere<br />

ad oggetto solo prodotti tra loro non omogenei: in caso contrario,si avrebbero due titolari del<br />

medesimo marchio per gli stessi prodotti, con ovvi problemi di confondibilità.<br />

46 VANZETTI-DI CATALDO,op. cit., p.257<br />

47 SENA,op. cit., p174<br />

48 Vedi nota 39<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!