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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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ora il discorso sulla comunione del marchio per vedere, anche in questo<br />

caso, se sia possibile avvicinare a questa fattispecie il marchio di gruppo.<br />

Per un orientamento dottrinale, “il marchio di gruppo si differenzia dalla<br />

comunione di marchio perché mentre nella comunione si ha una vera e<br />

propria contitolarità del marchio che sfocia in una sostanziale parità dei<br />

comunitari, nel marchio di gruppo non esiste propriamente una<br />

contitolarità del diritto. Le varie imprese del gruppo possono fare uso del<br />

marchio intestato alla capogruppo, ma non possono disporne come se<br />

fossero titolari. Se dunque la comunione presuppone l‟esistenza di<br />

diversi soggetti giuridici autonomi che versano in una posizione<br />

sostanzialmente paritaria riguardo al marchio, il marchio di gruppo<br />

presuppone, almeno di norma, un soggetto titolare ed altri soggetti<br />

utilizzatori non titolari che, pur potendone fare uso a determinate<br />

condizioni, non possono disporne.” 417 Pur condividendo quest‟ultimo<br />

orientamento dottrinale, ritengo che a volte il confine tra le fattispecie<br />

della comunione di marchio e marchio di gruppo può essere labile. Mi<br />

riferisco a quelle ipotesi in cui le società affiliate siano contitolari del<br />

marchio di gruppo. A titolo di esempio si può esaminare il caso Soc.<br />

Termal c. Mitsubishi Electric Europe GmbH , deciso con ordinanza dal<br />

Pretore di Monza il 4 luglio del 1988, relativo al marchio “Mitsubishi.”<br />

Queste le vicende del marchio in questione: “dopo la cessazione della<br />

seconda guerra mondiale, l‟originaria società Mitsubishi di Tokio fu<br />

costretta, per determinazione delle nazioni vincitrici, ad una suddivisione<br />

in industrie autonome ed indipendenti. Tale divisione (giuridica ed<br />

economica) tuttavia, in seguito a specifici accordi, lasciò intatto il diritto<br />

di ciascuna delle nuove società costituite di utilizzare il marchio comune,<br />

formato dal nome “Mitsubishi” e da tre rombi rossi uniti per le punte.” 418<br />

In una situazione di questo genere viene da chiedersi se ricorre un‟ipotesi<br />

di comunione di marchio derivata o una di marchio di gruppo. Come<br />

417 PETTITI, op. cit., p. 53<br />

418 MUSSO, op. ult. cit., p. 90<br />

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