LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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Capitolo 2 Accordi di coesistenza<br />
2.1Definizione e funzioni degli accordi di coesistenza<br />
Gli accordi di coesistenza sono contratti di diritto privato attraverso i<br />
quali due o più titolari di diritti di marchio (o di altri segni distintivi),<br />
potenzialmente interferenti, riconoscono il rispettivo diritto sul proprio<br />
marchio e stabiliscono le modalità di utilizzo dei propri segni. 152 L‟utilità<br />
di questi accordi è di evitare lo sconfinamento dei marchi in mercati<br />
concorrenti con reciproca sottrazione di clientela, nonché di proteggere la<br />
loro idoneità distintiva. Dal punto di vista temporale la stipulazione degli<br />
accordi in esame può avvenire prima della registrazione, allo scopo di<br />
predeterminare gli ambiti di utilizzo di segni in rapporto di interferenza,<br />
ma anche successivamente, con finalità tipicamente transattive. Secondo<br />
un‟opinione dottrinale, anche se “in non poche circostanze 153 , e forse<br />
quasi sempre i patti di coesistenza mettono fine ad una lite giudiziaria o<br />
mirino a prevenirne il sorgere, (…) non si può escludere che un accordo<br />
di delimitazione dei marchi sia fatto al di là dell‟esistenza di una lite<br />
pendente o minacciata, come pura e semplice manifestazione dell‟<br />
autonomia privata e dell‟ iniziativa economica dei titolari dei marchi.<br />
(…) Pertanto, se è vero che di regola gli accordi di delimitazione sono<br />
anche delle transazioni, non è escluso che essi diano vita ad accordi del<br />
tutto atipici.” 154 Non è mancato chi, infatti, nello sforzo di dare<br />
all‟istituto una qualificazione giuridica, ne ha riconosciuto la natura di<br />
152 L‟<strong>IN</strong>TA (International Trademark Association) definisce l‟ accordo di coesistenza come “an<br />
agreement by two or more persons that similar trademarks can coexist without any likelihood<br />
of confusion; allows the parties to set rules by which the marks can peacefully coexist” “Un<br />
accordo tra due o più persone (il quale stabilisce che) marchi simili possano coesistere senza<br />
alcun rischio di confusione; (esso) consente alle parti di definire le regole in base alle quali i<br />
marchi possono coesistere pacificamente.”<br />
153 Natura di transazione hanno gran parte degli accordi di coesistenza tra marchi sui quali la<br />
nostra giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi: Cfr. Trib. Roma, 24 settembre 1984, in<br />
Giur. ann. dir. ind., 1986, p.532 ( caso “Valentino”); App. Milano, 9 maggio 1986, in Giur.<br />
ann. dir. ind,1987, p.183 ( caso “Ciocca/ Filatura di Tollegno”); Lodo arb., 2 settembre 1998,<br />
in Giur. ann. dir. ind, 1998, p. 3837/3 (caso “Zegna”)<br />
154 SPOLIDORO, Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza, in AA.VV., Segni e<br />
forme distintive, Milano, 2001, p. 218<br />
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