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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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Capitolo 2 Accordi di coesistenza<br />

2.1Definizione e funzioni degli accordi di coesistenza<br />

Gli accordi di coesistenza sono contratti di diritto privato attraverso i<br />

quali due o più titolari di diritti di marchio (o di altri segni distintivi),<br />

potenzialmente interferenti, riconoscono il rispettivo diritto sul proprio<br />

marchio e stabiliscono le modalità di utilizzo dei propri segni. 152 L‟utilità<br />

di questi accordi è di evitare lo sconfinamento dei marchi in mercati<br />

concorrenti con reciproca sottrazione di clientela, nonché di proteggere la<br />

loro idoneità distintiva. Dal punto di vista temporale la stipulazione degli<br />

accordi in esame può avvenire prima della registrazione, allo scopo di<br />

predeterminare gli ambiti di utilizzo di segni in rapporto di interferenza,<br />

ma anche successivamente, con finalità tipicamente transattive. Secondo<br />

un‟opinione dottrinale, anche se “in non poche circostanze 153 , e forse<br />

quasi sempre i patti di coesistenza mettono fine ad una lite giudiziaria o<br />

mirino a prevenirne il sorgere, (…) non si può escludere che un accordo<br />

di delimitazione dei marchi sia fatto al di là dell‟esistenza di una lite<br />

pendente o minacciata, come pura e semplice manifestazione dell‟<br />

autonomia privata e dell‟ iniziativa economica dei titolari dei marchi.<br />

(…) Pertanto, se è vero che di regola gli accordi di delimitazione sono<br />

anche delle transazioni, non è escluso che essi diano vita ad accordi del<br />

tutto atipici.” 154 Non è mancato chi, infatti, nello sforzo di dare<br />

all‟istituto una qualificazione giuridica, ne ha riconosciuto la natura di<br />

152 L‟<strong>IN</strong>TA (International Trademark Association) definisce l‟ accordo di coesistenza come “an<br />

agreement by two or more persons that similar trademarks can coexist without any likelihood<br />

of confusion; allows the parties to set rules by which the marks can peacefully coexist” “Un<br />

accordo tra due o più persone (il quale stabilisce che) marchi simili possano coesistere senza<br />

alcun rischio di confusione; (esso) consente alle parti di definire le regole in base alle quali i<br />

marchi possono coesistere pacificamente.”<br />

153 Natura di transazione hanno gran parte degli accordi di coesistenza tra marchi sui quali la<br />

nostra giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi: Cfr. Trib. Roma, 24 settembre 1984, in<br />

Giur. ann. dir. ind., 1986, p.532 ( caso “Valentino”); App. Milano, 9 maggio 1986, in Giur.<br />

ann. dir. ind,1987, p.183 ( caso “Ciocca/ Filatura di Tollegno”); Lodo arb., 2 settembre 1998,<br />

in Giur. ann. dir. ind, 1998, p. 3837/3 (caso “Zegna”)<br />

154 SPOLIDORO, Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza, in AA.VV., Segni e<br />

forme distintive, Milano, 2001, p. 218<br />

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