LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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sottoscrizione dell‟accordo delimitativo del 1979, avrebbe mantenuto i<br />
diritti di marchio sul nome “Valentino” nel settore delle calzature e della<br />
pelletteria e avrebbe potuto azionare questi diritti nei confronti dei terzi.<br />
La sentenza della Corte di Cassazione 196 ha confermato la decisione<br />
della Corte d‟Appello, la quale non ha negato che Giovanni Valentino<br />
fosse uno degli eredi di Mario Valentino, il quale sottoscrisse anche in<br />
proprio l‟accordo transattivo del 1979, ma ha sottolineato un profilo<br />
importantissimo: l‟irrilevanza della qualità di erede di Giovanni<br />
Valentino in ragione della diversità del marchio in contestazione.<br />
Ritornando all‟efficacia puramente obbligatoria del patto di coesistenza,<br />
“si dovrebbe pensare che esso, per la parte in cui non ha già avuto<br />
esecuzione ed in quella in cui determina l‟insorgere di un rapporto di<br />
durata, di per sé non circoli con il marchio, salvo che un‟apposita<br />
clausola non lo preveda specificatamente. Detta clausola ha peraltro<br />
effetto solo per i contraenti e non per l‟eventuale terzo acquirente che<br />
ovviamente non può essere vincolato dall‟accordo, cui è pur sempre<br />
estraneo. Sono ormai di stile, nei modelli contrattuali più diffusi, le<br />
clausole con cui i diritti contrattuali delle parti vengono estesi a beneficio<br />
dei relativi licenziatari e alle imprese del gruppo.” 197<br />
Quanto all‟efficacia probatoria dell‟accordo di coesistenza, secondo la<br />
Decisione della Quarta Commissione di Ricorso UAMI del 30 aprile<br />
2003, 198 sembra che essa “debba ritenersi limitata a quel preciso<br />
regolamento di interessi privati in esso pattuiti, vale a dire che le parti<br />
hanno deciso di non ostacolarsi a vicenda. E‟ assai più discutibile se tale<br />
efficacia probatoria debba includere l‟ assenza di confusione sul mercato.<br />
Infatti, se da un lato, quest‟ultima è spesso indicata come fondamento<br />
196 Cass. civ., Sez. I Sent., 10 ottobre 2008, n. 24909, in Mass. Giur. It., 2008<br />
197 SPOLIDORO, op. cit., p. 220,<br />
198 Decisione della Quarta Commissione di Ricorso UAMI del 30 aprile 2003, procedimento<br />
R35/2002-4, reperibile sul sito www. oami. europa. eu. L‟ UAMI è l‟Ufficio per<br />
l‟armonizzazione a livello di mercato interno con sede ad Alicante<br />
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