LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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1.6.1 Art. 1101 c.c.(Quote dei partecipanti)<br />
L‟art. 1101 c.c. dispone che “1. Le quote dei partecipanti alla<br />
comunione si presumono uguali 84 . 2. Il concorso dei partecipanti,<br />
tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in<br />
proporzione delle rispettive quote.”<br />
Il concetto di quota è legato al fatto che “la consistenza, sulla<br />
medesima cosa, dell‟uguale diritto di più persone si realizza<br />
mediante l‟ideale scomposizione della cosa in una pluralità di<br />
quote. Considerata idealmente la cosa comune si scompone in<br />
tante quote quanti sono i partecipanti: la quota è una sua frazione<br />
ideale, determinata aritmicamente. (…) Essa segna la misura<br />
della partecipazione di ciascuno alla comunione.” 85 Ha senso<br />
parlare di quota per la comunione di marchio? Secondo un<br />
Autore, “la risposta più ragionevole dovrebbe rapportare le quote<br />
alle percentuali di prodotto marcato che ciascun titolare mette in<br />
commercio (anche se non crede che la si possa davvero<br />
proporre). Secondo questa idea, infatti, le quote non sarebbero<br />
mai fisse; la regola che le fissasse sarebbe, o potrebbe essere, in<br />
conflitto con la normativa antitrust; e l‟entità di ciascuna quota<br />
sarebbe esposta a variazioni per effetto del comportamento degli<br />
altri contitolari. (…) Se questo ordine di idee viene condiviso, si<br />
può negare che si tratti di comunione, o affermare che di<br />
84 Secondo BRANCA, op. cit., p. 47 “Il 1° comma è sostanzialmente immutato rispetto al<br />
codice civile del 1865. Le parole “fino a prova contraria", che figuravano in questo, non sono<br />
state riprodotte per brevità e perché erano superflue. Che la cosiddetta presunzione di<br />
uguaglianza delle quote sia ancora iuris tantum e perciò ammetta la prova contraria, è principio<br />
intuitivo”.<br />
85 GALGANO, op. cit., p.552; Secondo SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p. 87 “La<br />
quota è la partecipazione ad un diritto comune, che può fornire un criterio oggettivo per la<br />
ripartizione del godimento solo in quanto i partecipanti alla comunione lo abbiano<br />
espressamente e volontariamente stabilito (e regolato): dunque, quando il godimento rimane<br />
indifferenziato o promiscuo la quota di partecipazione offre un‟indicazione quantitativa a<br />
specificazione del criterio che impone a tutti di servirsi della cosa civiliter, criterio di reciproco<br />
rispetto la cui inosservanza concreta un abuso verso gli altri partecipanti”.<br />
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