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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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1.6.1 Art. 1101 c.c.(Quote dei partecipanti)<br />

L‟art. 1101 c.c. dispone che “1. Le quote dei partecipanti alla<br />

comunione si presumono uguali 84 . 2. Il concorso dei partecipanti,<br />

tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in<br />

proporzione delle rispettive quote.”<br />

Il concetto di quota è legato al fatto che “la consistenza, sulla<br />

medesima cosa, dell‟uguale diritto di più persone si realizza<br />

mediante l‟ideale scomposizione della cosa in una pluralità di<br />

quote. Considerata idealmente la cosa comune si scompone in<br />

tante quote quanti sono i partecipanti: la quota è una sua frazione<br />

ideale, determinata aritmicamente. (…) Essa segna la misura<br />

della partecipazione di ciascuno alla comunione.” 85 Ha senso<br />

parlare di quota per la comunione di marchio? Secondo un<br />

Autore, “la risposta più ragionevole dovrebbe rapportare le quote<br />

alle percentuali di prodotto marcato che ciascun titolare mette in<br />

commercio (anche se non crede che la si possa davvero<br />

proporre). Secondo questa idea, infatti, le quote non sarebbero<br />

mai fisse; la regola che le fissasse sarebbe, o potrebbe essere, in<br />

conflitto con la normativa antitrust; e l‟entità di ciascuna quota<br />

sarebbe esposta a variazioni per effetto del comportamento degli<br />

altri contitolari. (…) Se questo ordine di idee viene condiviso, si<br />

può negare che si tratti di comunione, o affermare che di<br />

84 Secondo BRANCA, op. cit., p. 47 “Il 1° comma è sostanzialmente immutato rispetto al<br />

codice civile del 1865. Le parole “fino a prova contraria", che figuravano in questo, non sono<br />

state riprodotte per brevità e perché erano superflue. Che la cosiddetta presunzione di<br />

uguaglianza delle quote sia ancora iuris tantum e perciò ammetta la prova contraria, è principio<br />

intuitivo”.<br />

85 GALGANO, op. cit., p.552; Secondo SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, op. cit., p. 87 “La<br />

quota è la partecipazione ad un diritto comune, che può fornire un criterio oggettivo per la<br />

ripartizione del godimento solo in quanto i partecipanti alla comunione lo abbiano<br />

espressamente e volontariamente stabilito (e regolato): dunque, quando il godimento rimane<br />

indifferenziato o promiscuo la quota di partecipazione offre un‟indicazione quantitativa a<br />

specificazione del criterio che impone a tutti di servirsi della cosa civiliter, criterio di reciproco<br />

rispetto la cui inosservanza concreta un abuso verso gli altri partecipanti”.<br />

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