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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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nome di un singolo comunista di un marchio di fatto in comune.<br />

Un altro Autore 96 analizza il problema partendo da una<br />

prospettiva diversa, cioè partendo dal presupposto che i<br />

contitolari del marchio devono rispettare le esigenze di stretto<br />

coordinamento perché sia salvaguardato l‟interesse collettivo (a<br />

suo avviso, questa è la condizione legittimante la comunione).<br />

Su tale basi, ritiene incompatibile con la comunione di marchio<br />

ogni alterazione del suddetto coordinamento, ergo in questo caso<br />

ritiene incompatibili le modificazioni della cosa ad opera del<br />

singolo partecipante, poiché esse consentono, anche se entro<br />

certi confini, la possibilità di apportare delle modifiche al bene.<br />

L‟Autore prima citato afferma che “ se si volesse pensare alle<br />

modificazioni in relazione ai prodotti contrassegnati dal marchio,<br />

magari anche in senso migliorativo, ecco che verrebbe meno la<br />

condizione legittimante di cui abbiamo sempre parlato. Può<br />

accadere, infatti, che una divaricazione sostanziale della qualità<br />

dei prodotti fabbricati e commercializzati dai condomini derivi<br />

dal fatto che uno di essi realizzi un miglioramento della qualità<br />

del proprio prodotto. La variazione in melius realizzata da parte<br />

di uno solo dei contitolari del marchio, può infatti causare le<br />

condizioni di un uso decettivo del segno provocato dal<br />

permanere del prodotto non migliorato nella sfera degli altri<br />

utilizzatori” 97 .<br />

Quanto al secondo comma dell‟art 1102 c.c., Rampone propende<br />

per la sua compatibilità con la natura trascendente dei marchi<br />

affermando che “è sufficiente che ciascun comunista rispetti il<br />

pari diritto degli altri nella misura della quota di ciascuno; entro<br />

96 DONATO, op. cit., p. 71<br />

97 DONATO, op. cit., p. 71<br />

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