LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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1.6.2 Art. 1102 c.c.(Uso della cosa comune)<br />
Ai sensi dell‟art. 1102 c.c. “1. Ciascun partecipante può servirsi<br />
della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non<br />
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il<br />
loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le<br />
modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. 2.<br />
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune<br />
in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a<br />
mutare il titolo del suo possesso”. 91 La norma in questione<br />
sembra far riferimento unicamente all‟uso individuale da parte di<br />
ciascun comproprietario, tralasciando il fatto che il marchio in<br />
comunione è suscettibile di diverse modalità di sfruttamento:<br />
esercizio dei diritti uti singulis ; di concerto tra tutti i contitolari,<br />
sfruttamento che può essere diretto o indiretto (detto anche<br />
negoziale). Per quanto riguarda l‟ esercizio diretto dei diritti uti<br />
singulis, occorre innanzitutto chiarire se un singolo comunista<br />
possa fare del marchio un uso diretto senza il consenso degli altri<br />
contitolari e quindi se l‟art. 1102 c.c. sia compatibile con la<br />
fattispecie della contitolarità del marchio. Per rispondere a<br />
questo interrogativo è opportuno analizzare separatamente i due<br />
commi della norma in esame. Quanto al primo comma, secondo<br />
un indirizzo dottrinale, esso sembra deporre in senso positivo<br />
circa l‟ammissibilità di un uso diretto senza il consenso degli<br />
altri contitolari prevedendo solo un paio di limiti, ovvero il<br />
rispetto della destinazione della cosa comune e della facoltà<br />
degli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro<br />
91 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 5 settembre 1994, n. 7652, in Giust. civ. Mass. 1994, p.1129 “l‟<br />
art.1102 c.c. intende assicurare al singolo partecipante, per quel che concerne l‟esercizio del<br />
suo diritto, la maggior possibilità di godimento della cosa comune, nel senso che, purché non<br />
resti alterata la destinazione del bene comune e non venga impedito agli altri partecipanti di<br />
fare parimenti uso del bene, egli deve sentirsi libero di servirsi della cosa stessa anche per fine<br />
esclusivamente proprio, traendo ogni possibilità di utilità, senza che possano costituire vincolo<br />
per lui forme più limitate di godimento attuate in passato dagli altri partecipanti, e può<br />
scegliere, tra i vari possibili usi quello più confacente ai suoi personali interessi”.<br />
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