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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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iferimento l‟art. 14, 2° comma lett. c); in terzo luogo perché, al<br />

di là dei suddetti argomenti letterali, ritengo che l‟esigenza di<br />

tutela del pubblico dei consumatori sia particolarmente sentita<br />

nelle ipotesi di utilizzazione plurima dello stesso segno distintivo<br />

e in particolare nell‟ipotesi di utilizzazione del marchio di<br />

gruppo la cui legittimità è legata alla costanza qualitativa dei<br />

prodotti o servizi dallo stesso contrassegnati. Per quanto riguarda<br />

la decadenza per non uso, ad avviso di chi scrive, l‟art. 24, 1°<br />

comma, CPI 379 è teoricamente applicabile al marchio di gruppo<br />

dal momento che la ratio della norma citata, evitare<br />

l‟accaparramento di un segno impedendo a terzi l‟uso effettivo<br />

nel mercato, esprime un principio generale del diritto dei marchi.<br />

Anche se ho parlato di una teorica applicabilità dell‟art. 24, 1°<br />

comma, CPI, devo precisare che la dottrina 380 è concorde nel<br />

ritenere che la decadenza del marchio di gruppo per non uso è<br />

piuttosto improbabile, perché per prodursi il marchio non<br />

dovrebbe essere utilizzato da nessuna delle imprese del gruppo.<br />

Già nel 1982, infatti, un Autore scriveva che “l‟ipotesi della<br />

decadenza del marchio per non uso è da escludersi, in quanto<br />

l‟uso da parte di altri imprenditori fra loro collegati non<br />

presuppone una rinuncia alla tutela del marchio da parte della<br />

società titolare, la quale, in sostanza provvede all‟attuazione del<br />

marchio attraverso altri soggetti ad essa legati da un rapporto<br />

giuridico che giustifica tale utilizzazione nell‟interesse della<br />

titolare; viene insomma riferita al gruppo, e di riflesso alle<br />

singole società che ne fanno parte, l‟attività svolta dalle altre<br />

379 Art. 24,1° comma CPI (Uso del marchio) “A pena di decadenza il marchio deve formare<br />

oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i<br />

quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere<br />

sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato<br />

da un motivo legittimo”.<br />

380 Vedi ad esempio PETTITI, op. cit., p. 153<br />

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