LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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iferimento l‟art. 14, 2° comma lett. c); in terzo luogo perché, al<br />
di là dei suddetti argomenti letterali, ritengo che l‟esigenza di<br />
tutela del pubblico dei consumatori sia particolarmente sentita<br />
nelle ipotesi di utilizzazione plurima dello stesso segno distintivo<br />
e in particolare nell‟ipotesi di utilizzazione del marchio di<br />
gruppo la cui legittimità è legata alla costanza qualitativa dei<br />
prodotti o servizi dallo stesso contrassegnati. Per quanto riguarda<br />
la decadenza per non uso, ad avviso di chi scrive, l‟art. 24, 1°<br />
comma, CPI 379 è teoricamente applicabile al marchio di gruppo<br />
dal momento che la ratio della norma citata, evitare<br />
l‟accaparramento di un segno impedendo a terzi l‟uso effettivo<br />
nel mercato, esprime un principio generale del diritto dei marchi.<br />
Anche se ho parlato di una teorica applicabilità dell‟art. 24, 1°<br />
comma, CPI, devo precisare che la dottrina 380 è concorde nel<br />
ritenere che la decadenza del marchio di gruppo per non uso è<br />
piuttosto improbabile, perché per prodursi il marchio non<br />
dovrebbe essere utilizzato da nessuna delle imprese del gruppo.<br />
Già nel 1982, infatti, un Autore scriveva che “l‟ipotesi della<br />
decadenza del marchio per non uso è da escludersi, in quanto<br />
l‟uso da parte di altri imprenditori fra loro collegati non<br />
presuppone una rinuncia alla tutela del marchio da parte della<br />
società titolare, la quale, in sostanza provvede all‟attuazione del<br />
marchio attraverso altri soggetti ad essa legati da un rapporto<br />
giuridico che giustifica tale utilizzazione nell‟interesse della<br />
titolare; viene insomma riferita al gruppo, e di riflesso alle<br />
singole società che ne fanno parte, l‟attività svolta dalle altre<br />
379 Art. 24,1° comma CPI (Uso del marchio) “A pena di decadenza il marchio deve formare<br />
oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i<br />
quali e' stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere<br />
sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato<br />
da un motivo legittimo”.<br />
380 Vedi ad esempio PETTITI, op. cit., p. 153<br />
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