LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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La ratio della norma può essere individuata nella tutela<br />
dell‟affidamento consapevolmente generato nel terzo,<br />
affidamento di cui si è reso responsabile il titolare originario del<br />
marchio attraverso una cosciente inerzia nel reagire. Infatti,<br />
trascorsi cinque anni dal momento della conoscenza dell‟uso<br />
illegittimo altrui del proprio marchio, la tardiva reazione del<br />
registrante anteriore viene considerata come manifestazione della<br />
volontà di impadronirsi del valore di avviamento insito nel<br />
marchio posteriore.<br />
Ritornando al rapporto tra convalidazione e comunione di<br />
marchio, a parere di chi scrive, l‟intuizione di Francesco<br />
Rampone è pienamente condivisibile perché, effettivamente,<br />
dopo la consolidazione del marchio, potranno vantare un‟<br />
esclusiva sul medesimo segno distintivo due diversi soggetti,<br />
ambedue legittimi titolari, cioè il titolare del marchio convalidato<br />
e il titolare originario del segno distintivo. Si ritiene che un<br />
limite alla configurabilità della fattispecie sia rappresentato dal<br />
divieto di uso decettivo del marchio, infatti, se il marchio diventa<br />
idoneo ad indurre in inganno il pubblico, esso decade ai sensi<br />
dell‟art. 14.2 lett. a) CPI.<br />
richiedente non conoscesse l‟esistenza del marchio o del preuso anteriore, ovvero, pur<br />
essendone a conoscenza, ritenesse senza sua colpa che fra i due segni non sussistesse<br />
confondibilità o che fra i rispettivi prodotti o servizi non vi fosse affinità. La prova della mala<br />
fede sarà a carico di chi agisca per la nullità del marchio successivo; e sembra che una mala<br />
fede sopravvenuta dopo il deposito della domanda, e durante il quinquennio d‟uso, non sia di<br />
ostacolo alla convalida.”<br />
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