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LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

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conformità a questo messaggio dei prodotti o servizi contrassegnati dal<br />

marchio.” 4<br />

Chiarita la natura del marchio d‟impresa è opportuno soffermarsi<br />

brevemente su quali siano le funzioni di questo e sui riflessi che la<br />

riforma introdotta dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 5 ha avuto su<br />

questo tema. A parere si chi scrive, è utile individuare in primo luogo le<br />

funzioni economiche del marchio, e, poi, controllare quale attenzione la<br />

normativa vigente riservi a ciascuna di esse e se è possibile evidenziare<br />

una o più “funzioni giuridicamente protette.” 6 Possono ravvisarsi tre<br />

distinte funzioni economiche del marchio: funzione di garanzia<br />

qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di una<br />

costanza qualitativa dei prodotti distinti con il medesimo marchio<br />

(mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche);<br />

funzione distintiva, intesa quale “funzione di garantire al consumatore<br />

l‟identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio,<br />

consentendogli di distinguere senza rischio di confusione questo prodotto<br />

da quelli di provenienza diversa” 7 ; funzione attrattiva che si evidenzia<br />

quando “il marchio non è solo un nome (cioè un segno di collegamento<br />

ideale tra parola e cosa) ma costituisce, in presenza di determinate<br />

condizioni, una “qualità” del prodotto cioè quando esso è in se stesso<br />

visto come un pregio del prodotto.” 8<br />

4 G<strong>ALL</strong>I, op. cit., p.426<br />

5 Il D. Lgs. n.480/1992 è attuativo della Direttiva n.89/104/CE sul riavvicinamento delle<br />

legislazioni degli stati membri in materia di marchi d‟impresa.<br />

6 G<strong>ALL</strong>I, op. cit., p.52, dove chiarisce che cosa debba intendersi per “funzione giuridicamente<br />

protetta”del marchio; funzione che non si identifica con la funzione economica che il marchio<br />

di fatto adempie sui mercati, bensì è la funzione economico-sociale tipica che gli è attribuita<br />

dalle norme di un ordinamento giuridico dato e che tale ordinamento intende tutelare con<br />

l‟attribuire a determinate condizioni un diritto assoluto all‟uso di un marchio.<br />

7 In tal senso Corte di Giustizia Ce, caso SAT 1 del16 settembre 2004,C-329/02, in Raccolta<br />

della giurisprudenza, 2004 p. I-08317; PETTITI, Il marchio di gruppo, Milano, 1996, p.89<br />

“Per funzione distintiva deve intendersi quella capacità del marchio di individuare e<br />

rappresentare il prodotto e l‟impresa produttrice del bene contrassegnato dal marchio”.<br />

8 DI CATALDO, I segni distintivi, Milano,1993, p.25<br />

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