LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...
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conformità a questo messaggio dei prodotti o servizi contrassegnati dal<br />
marchio.” 4<br />
Chiarita la natura del marchio d‟impresa è opportuno soffermarsi<br />
brevemente su quali siano le funzioni di questo e sui riflessi che la<br />
riforma introdotta dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 5 ha avuto su<br />
questo tema. A parere si chi scrive, è utile individuare in primo luogo le<br />
funzioni economiche del marchio, e, poi, controllare quale attenzione la<br />
normativa vigente riservi a ciascuna di esse e se è possibile evidenziare<br />
una o più “funzioni giuridicamente protette.” 6 Possono ravvisarsi tre<br />
distinte funzioni economiche del marchio: funzione di garanzia<br />
qualitativa, intesa quale aspettativa da parte del consumatore di una<br />
costanza qualitativa dei prodotti distinti con il medesimo marchio<br />
(mantenimento nel tempo di identiche caratteristiche merceologiche);<br />
funzione distintiva, intesa quale “funzione di garantire al consumatore<br />
l‟identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio,<br />
consentendogli di distinguere senza rischio di confusione questo prodotto<br />
da quelli di provenienza diversa” 7 ; funzione attrattiva che si evidenzia<br />
quando “il marchio non è solo un nome (cioè un segno di collegamento<br />
ideale tra parola e cosa) ma costituisce, in presenza di determinate<br />
condizioni, una “qualità” del prodotto cioè quando esso è in se stesso<br />
visto come un pregio del prodotto.” 8<br />
4 G<strong>ALL</strong>I, op. cit., p.426<br />
5 Il D. Lgs. n.480/1992 è attuativo della Direttiva n.89/104/CE sul riavvicinamento delle<br />
legislazioni degli stati membri in materia di marchi d‟impresa.<br />
6 G<strong>ALL</strong>I, op. cit., p.52, dove chiarisce che cosa debba intendersi per “funzione giuridicamente<br />
protetta”del marchio; funzione che non si identifica con la funzione economica che il marchio<br />
di fatto adempie sui mercati, bensì è la funzione economico-sociale tipica che gli è attribuita<br />
dalle norme di un ordinamento giuridico dato e che tale ordinamento intende tutelare con<br />
l‟attribuire a determinate condizioni un diritto assoluto all‟uso di un marchio.<br />
7 In tal senso Corte di Giustizia Ce, caso SAT 1 del16 settembre 2004,C-329/02, in Raccolta<br />
della giurisprudenza, 2004 p. I-08317; PETTITI, Il marchio di gruppo, Milano, 1996, p.89<br />
“Per funzione distintiva deve intendersi quella capacità del marchio di individuare e<br />
rappresentare il prodotto e l‟impresa produttrice del bene contrassegnato dal marchio”.<br />
8 DI CATALDO, I segni distintivi, Milano,1993, p.25<br />
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